IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33)

1.   La lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è così sostituita:

“e) da € 50,00 a € 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all’art. 7.”

Art. 2
(Modifiche all’art. 21 della L.R. n. 33/2007)

1.   Al comma 1 dell’art. 21 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) dopo il numero “16” la “e” è sostituita con la virgola e dopo le parole “l’art. 17 comma 3” sono inserite le parole “e 20”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad esclusione di quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Novembre 2007

 

OTTAVIANO DEL TURCO