IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Abrogazione dell’art. 2 della L.R. 36/2007)

1.   L’articolo 2 della L.R. 36/2007 (Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico) è abrogato.

Art. 2
(Abrogazione dell’articolo 3 della L.R. 36/2007)

 

1.   L’articolo 3 della L.R. 36/2007 è abrogato.

Art. 3
(Abrogazione del comma 1 dell’art. 79 L.R. 34/2007)

 

1.   Il comma 1 dell’articolo 79 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   Le abrogazioni di cui alle presenti norme hanno effetto sin dalla pubblicazione della L.R. n. 36 del 25.10.2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Novembre 2007

 

OTTAVIANO DEL TURCO