LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo del 04 agosto 1999 n. 372, concernente la disciplina della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del Decreto stesso;

Visto il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ed in particolare l’art. 5, comma 3 che attribuisce all’Autorità competente il compito di stabilire il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande agli effetti del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Vista la DGR n. 461 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” nella parte in cui stabilisce i suddetti calendari;

Preso atto che sono pervenute presso l’Autorità Competente, successivamente alla chiusura dei calendari, richieste di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente ad “impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 59/2005”, previsti dall’art. 5, comma 18, del citato decreto;

Considerato che la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia ha riscontrato la presenza sul territorio regionale di “impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2005” soggetti ad AIA, per i quali non è stata presentata domanda nei termini di cui alla DGR 461 del 03/05/2006;

Preso atto che tali impianti devono risultare in linea con tutte le prescrizioni, limiti e condizioni comunque denominate, previsti dal D. Lgs. 59/2005 agli effetti del rilascio dell’AIA;

Dato atto che la scadenza del 30/10/2007, per espressa previsione dell’art. 5, comma 18, del D. Lgs. 59/2005, opera esclusivamente nei confronti degli impianti esistenti di cui all’art. 2 comma 1 lett. D) del D. Lgs. 59/2005;

Rilevata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di AIA nei confronti degli “impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2005” dopo le scadenze dei calendari previsti nella sopra citata DGR 461 del 03/05/2007, dal 15/11/2007 al 15/12/2007;

Ritenuto congruo applicare rispetto alle istanze ricompresse nella riapertura dei termini, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto della tariffa dovuta per le spese di istruttoria di cui all’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 59/2005, una quota pari a cinque volte quella prevista al punto 4 della DGR n. 686 del 9 agosto 2004;

Dato atto che il Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Delibera

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

1.   di riaprire i termini indicati nei calendari di cui alla DGR n. 461 del 03/05/2006, per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, da parte dei gestori degli “impianti nuovi” di cui all’art. 5, comma 18, del citato decreto legislativo, già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore dello stesso, dal 15/11/2007 al 15/12/2007;

2.   di applicare alle istanze AIA sopra menzionate, a titolo di acconto della tariffa dovuta per le spese di istruttoria di cui all’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 59/2005, una quota pari a cinque volte quella prevista al punto 4 della DGR n. 686 del 9 agosto 2004;

3.   di disporre che il presente provvedimento produce effetti dalla data di adozione;

4.   di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.