LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18.05.89 n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

-    l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

Vista la L. 04.12.93 n. 493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:

-    all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico;

Viste:

-    la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 “Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

-    la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”;

-    la legge della Regione Molise 28 ottobre 2002 n. 29 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”.

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L. 365/2000 sopra visti:

1.   l’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, contenente in particolare:

a)   la relazione generale sulle attività comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;

b)  la Carta della Pericolosità e la Carta del Rischio, alla scala 1:25.000;

c)   le norme di attuazione contenenti la disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

2.   con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”;

3.   la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.12.2004 n. 1386, con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 e relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento, sono stati pubblicati sul B.U.R.A. n. 8 del 04.02.2005;

4.   l’Autorità di Bacino di rilievo Interregionale del Fiume Sangro ha adottato, con Verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.02.2005, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”contenente in particolare:

a)   la relazione generale sulle attività comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;

b)  la Carta della Pericolosità e la Carta del Rischio, alla scala 1:25.000;

c)   le norme di attuazione contenenti la disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

5.   con deliberazione n. 422 del 29.03.2005 la Giunta Regionale d’Abruzzo ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 81/98 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 15 della L.R. 81/98, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;

6.   la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.03.2005 n. 422 con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro n. 1 del 09.02.2005 e relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento, sono stati pubblicati per la Regione Abruzzo sul BURA n. 53 Speciale del 11.05.2005;

Dato atto che in base a quanto stabilito nelle citate deliberazioni di GR. n. 1386/2004 e 422/ 2005 e annessi Atti di Indirizzo e Direttive, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

1.   si è ritenuto necessario, “medio tempore”, nelle more della definitiva approvazione dei Piani e al fine di salvaguardarne la portata prescrittiva, apporre, nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della L. 183/89, quali contemplate nell’Atto di indirizzo e Direttive (paragrafo 2.4), individuandone nella data di pubblicazione sul B.U.R.A. della stessa delibera di adozione del Progetto di Piano il “dies a quo” della decorrenza e vigenza in termini di ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare nelle stesse aree, rendendo immediatamente applicabili, attraverso un rinvio espresso “ad substantiam”, gli art. 14-15-16-17-20 e art. 21, commi 1 e 2, del Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”;

2.   le misure di salvaguardia così apposte hanno sostituito, dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di adozione del Progetto di Piano, le misure di salvaguardia ex D.L. 180/98 adottate con le citate deliberazioni del Consiglio Regionale n. 140/16 e 140/15 del 30.11.1999, determinandone la totale decadenza;

3.   sono stati disciplinati gli effetti giuridici connessi alla adozione delle citate misure di salvaguardia in termini di provvedimenti inibitori e sanzionatori da assumersi da parte delle Amministrazioni Comunali, sia in ordine al rilascio di concessioni ed autorizzazioni, sia in relazione ai procedimenti relativi agli abusi edilizi;

4.   è stata sancita la non applicabilità delle misure di salvaguardia agli interventi, opere ed attività che, alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della delibera di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, avessero ottenuto, nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, tutti gli atti di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti, previsti dalla normativa vigente;

Evidenziato che con deliberazioni di Giunta Regionale n. 425 del 29.03.2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 24 del 06.05.2005, n.557 del 20.06.2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 39 del 03.08.2005, e n. 932 del 29.09.2005, pubblicata sul B.U.R.A. n.53 del 28.10.2005, sono stati prorogati i termini legislativamente consentiti ai destinatari dell’azione amministrativa per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano nella accertata impossibilità degli EE.LL. a proporre efficacemente, entro i termini fissati ex lege, studi ed indagini adeguati a supportare le osservazioni stesse, anche tenuto conto degli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005 che hanno determinato il superamento del livello informativo-scientifico all’epoca posseduto, con conseguente slittamento dei termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale finalizzato alla valutazione delle osservazioni per i fini della definitiva approvazione dei Piani ed, in particolare, con la dilatazione temporale delle stesse misure di salvaguardia apposte ex Delibere di G.R. n. 1386/2004 e n. 422/2005;

Vista la delibera di G.R. n. 1377 del 29.12.2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 del 25.01.2006, con la quale, in ragione della prolungata vigenza temporale delle misure di salvaguardia, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle stesse misure di salvaguardia apposte in sede di adozione del Progetto di Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nell’obiettivo primario sia di rendere le norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali sia di perseguire l’interesse pubblico primario in modo ottimale, attraverso il giusto contemperamento dei più interessi secondari pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia di governo del territorio ed, in particolare, è stata riformulata la previsione normativa contenuta nell’art. 20 “Scarpate morfologiche” nei seguenti termini:

-    “Ai fini dell’applicazione dei vincoli, contenuti nel successivo comma 2 del presente articolo, per altezza della scarpata morfologica si intende la differenza di quota altimetrica tra il ciglio, indicato dall’apposito graficismo lineare, e la successiva rottura di pendenza verso valle di ampiezza superiore ad un quarto dell’altezza come sopra definita; per ampiezze inferiori la scarpata si intende continua”.

-    “In corrispondenza degli orli di scarpata di cui al comma precedente, per una fascia interna di ampiezza pari al doppio dell’altezza della scarpata stessa e per una fascia al piede di ampiezza pari all’altezza della scarpata stessa, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 14, gli interventi di cui all’art. 15 - comma 1 - ad esclusione dei punti k) e m), gli interventi di cui all’art. 16 comma 1 - e gli interventi di cui all’art. 17 - comma 1 -“.

-    “Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione del graficismo lineare di cui al comma 1 e possono formulare proposte normative organiche per tutto il territorio comunale”.

-    “La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall’applicazione del precedente comma 2 del presente articolo”.

Dato atto che, in relazione alla misura di salvaguardia, sopra esplicitata, sancita all’art. 20 “Scarpate Morfologiche", la concreta e pratica applicazione della norma alle fattispecie fisiche peculiari del nostro territorio ha posto ulteriori problemi interpretativi, per cui le Amministrazioni Comunali, demandate alla corretta trasposizione del graficismo lineare di scarpata sui propri strumenti urbanistici, hanno manifestato alle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo ed all’Autorità di Bacino Regionale, l’esigenza di una più specifica definizione delle “scarpate” anche attraverso una individuazione più dettagliata delle diverse tipologie sulla base della natura litologica dei terreni e sull’esistenza di forme di protezione naturali o artificiali;

Evidenziato, per quanto sopra detto, che:

1.   il Comitato Tecnico dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro ha espresso parere favorevole, con verbale n. 2/2007 in data 20.07.2007 - al quarto punto all’ordine del giorno, alla proposta di modifica, elaborata dalla Segreteria Tecnica della stessa Autorità di Bacino, dell’attuale formulazione dell’art. 20 quale richiamata nell’Allegato n. 3 della deliberazione di G.R. n. 1386/2004, come modificato ed integrato con deliberazione di G.R. n. 1377/2005;

2.   il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ha approvato, con delibera n. 8 del 31.07.2007, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1), la proposta di modifica dell’attuale formulazione dell’art. 20 quale richiamata nell’Allegato n. 3 della deliberazione di G.R. n. 1386/2004, come modificato ed integrato con deliberazione di G.R. n. 1377/2005;

Ritenuto che, in ragione della dilatazione temporale della fasi procedurali finalizzate alla definitiva approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, risulta necessario, per ragioni di certezza giuridica e rispetto del giusto procedimento, procedere immediatamente alla modifica della misura di salvaguardia contenuta nell’art. 20 “Scarpate Morfologiche”, quale individuata nell’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi – Allegato n. 3 della deliberazione di G.R. n. 1386 come integrato con la deliberazione di G.R. n. 1377/2005;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. n. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001 ed ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, di dover procedere, conformemente a quanto stabilito dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale nella sopra citata deliberazione n. 8 del 31.07.2007, a modifica della misura di salvaguardia quale individuata nell’Allegato n. 3 della deliberazione di G.R. n. 1386/2004, integrato con deliberazione di G.R. n. 1377/2005 per quanto concerne il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione di :

1)   di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.9.98 n. 81, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, di quanto approvato dal Comitato Istituzionale della Autorità dei Bacini di rilievo regionale in ordine al “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi – Modifica art. 20 Scarpate Morfologiche”, di cui alla deliberazione n. 8 del 31.07.2007, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1);

2)   di modificare ed integrare l’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi – Allegato n. 3 della deliberazione di G.R. n. 1377/2005 – paragrafo: 2.4 “Effetti del Progetto di Piano. Misure di salvaguardia”, attraverso la riformulazione dell’art. 20” Scarpate Morfologiche" nei termini di seguito indicati:

-    “Ai fini dell’applicazione dei vincoli, contenuti nel successivo comma 2 del presente articolo, gli elementi fisici delle scarpate sono definiti nell’Allegato F.

-    In corrispondenza delle scarpate e dei casi ad esse assimilati, per una fascia la cui ampiezza è definita dall’Allegato F, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 14, gli interventi di cui all’art. 15 - comma 1 - ad esclusione dei punti k) e m), gli interventi di cui all’art. 16 comma 1 - e gli interventi di cui all’art. 17 - comma 1 -.

-    Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione del graficismo lineare di cui ai commi precedenti nei propri strumenti urbanistici secondo le indicazioni dell’Allegato F.

-    La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall’applicazione del precedente comma 2 del presente articolo.

-    All’interno delle fasce di rispetto, come definite nell’Allegato F, per fronti consolidati artificialmente, con opere debitamente collaudate, sono consentiti gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premio di cubatura, laddove già previsto dallo strumento urbanistico attuativo vigente, limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per detti interventi, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f) , non è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologico. Gli stessi interventi sono consentiti anche per fronti inattivi o quiescenti, rivestiti da essenze arboree; per detti interventi è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica”.

3)   di approvare l’Allegato F “Specifiche tecniche in materia di scarpate”, espressamente richiamato nell’art. 20 delle misure di salvaguardia, che costituisce parte integrante della sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 8 del 31.07.2007 di cui al punto 1) del presente deliberato;

4)   di individuare nella data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente deliberazione il “dies a quo” di decorrenza della misura di salvaguardia contenuta nell’art. 20 “Scarpate Morfologiche", quale espressamente riportata al precedente punto 2) del presente deliberato;

5)   di fare salve le restanti misure di salvaguardia apposte in sede di adozione dei Progetti di Piano “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”;

6)   di inviare la presente deliberazione al B.U.R.A. per la pubblicazione;

7)   di inviare la presente deliberazione all’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi per il seguito di competenza.

Segue Allegato