- all’art. 11 c. 5 viene aggiunta la lett. i) di seguito riportata:

      “nel caso di elezione di un solo consigliere, unico iscritto ad un partito riconosciuto a livello nazionale, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo che dovrà essere denominato con il nome del partito”;

- all’art. 80 viene aggiunto il c. 4 di seguito riportato:

      “In caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione nei termini di legge, è stabilito l’intervento del Prefetto competente per territorio in sostituzione degli organi locali inadempienti. Il Prefetto procede alla nomina di apposito commissario ad acta che provvederà previa diffida alla deliberazione del  bilancio con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;”