1°- all’art.
11 c. 5 viene aggiunta la lett. i) di
seguito riportata:
“nel caso di elezione di un solo consigliere,
unico iscritto ad un partito riconosciuto a livello nazionale, a questi sono
riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo che dovrà essere denominato
con il nome del partito”;
2°- all’art.
80 viene aggiunto il c. 4 di
seguito riportato:
“In caso di mancata approvazione del
Bilancio di previsione nei termini di legge, è stabilito l’intervento del
Prefetto competente per territorio in sostituzione degli organi locali
inadempienti. Il Prefetto procede alla nomina di apposito commissario ad acta
che provvederà previa diffida alla deliberazione del bilancio con conseguente avvio della procedura di scioglimento
del Consiglio Comunale;”