IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione
ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
Preso atto del
provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di
inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi
del D.Lgs.152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio
2006”;
Vista la Legge Regionale
28.04.2000 n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente
l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”, art.24;
Preso atto che con
decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Direttiva 9 aprile 2002,
l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con
la conseguente applicazione agli Stati membri a far data dall’ 01/01/2002;
Richiamata la
Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 dell’ 08.04.04 avente ad oggetto: “D.Lgs
05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 –ditta
Ecologica Turri S.r.l. – sede legale Corso Umberto I n. 6 – 65020 San Valentino
A.C. (PE) – Realizzazione ed esercizio di un impianto di lavorazione di rifiuti
derivanti da attività di costruzione e demolizione e commercializzazione dei
prodotti derivati, ubicato nel Comune di Turrivalignani (PE)”;
Vista la nota del Comitato per la salubrità dell’aria di
Turrivalignani del 14/02/05, trasmessa al Sindaco del Comune di Turrivalignani,
con il quale si denunciano presunti illeciti in materia di normativa ambientale
perpetrati sul territorio comunale, da parte della Società “Ecologica Turri
S.r.l.”;
Vista la nota del Sindaco
del Comune di Turrivalignani prot. n. 783 del 28.02.2005, acquisita al prot. n.
2529 del 15.03.2005, con la quale si acquisisce e si avvalora la denuncia
presentata dal Comitato per la salubrità dell’aria di Turrivalignani e si
richiede un immediato intervento presso il sito ubicato nel Comune di
Turrivalignani in C.da Pescarina;
Vista la nota del Sindaco
del Comune di Turrivalignani prot. n. 808 del 01.03.2005, acquisita al prot. n.
2043 del 02.03.2005 con la quale si richiede l’annullamento del verbale della
Conferenza di Servizi del giorno 10.02.2004 e l’avvio di un procedimento di
revisione dell’approvazione del progetto presentato dalla ditta Ecologica Turri
S.r.l. di cui alla Determinazione dirigenziale n. DF3/26 dell’08.04.2004;
Vista la nota del
Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 2043 del 10.03.2005, con la quale si
invitano l’ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara- e l’Amministrazione
Provinciale di Pescara ad accertare quanto segnalato nella nota del Comitato
per la salubrità dell’aria di Turrivalignani limitatamente al rispetto delle
prescrizioni dell’autorizzazione regionale n. DF3/26 dell’08/04/04;
Vista la nota prot. n.
2863 del 22.03.2005, nella quale il Servizio Gestione Rifiuti comunica alla
Ditta Ecologica Turri S.r.l.di recepire le richieste formulate dal Comune di
Turrivalignani, e richiede alla medesima ditta valutazioni in merito alla
questione esposta;
Vista la nota dell’ARTA,
Dipartimento Provinciale di Pescara, prot. n. 2521 del 07/05/05 nella quale si
comunica l’impossibilità ad effettuare controlli nell’impianto, allo scopo di
verificare il rispetto dell’autorizzazione, prima che tutti i termini della
stessa si siano concretizzati;
Vista la nota del Corpo
Forestale dello Stato – Comando Stazione di Tocco da Casauria – prot. n. 781
del 12/11/05, con la quale si trasmette verbale di sopralluogo dell’11/11/05
dal quale si evincono alcune incongruenze se non delle vere e proprie violazioni
alle prescrizioni impartite dal S.U.A.P. Dal predetto verbale emerge, in
particolare, che omissis ”….tali violazioni consistono nel mancato rispetto
delle prescrizioni impartite in riferimento alla sistemazione e ripristino
ambientale di tutta l’area interessata dall’impianto in fase preventiva
rispetto all’inizio dell’attività produttiva; nel merito dell’attività
produttiva in relazione all’autorizzazione regionale sono state accertate
evidenti incongruenze rispetto alle operazioni di recupero autorizzate,
soprattutto in riferimento allo stoccaggio dei rifiuti inerti presso l’area
senza che vi sia l’attrezzatura necessaria alla frantumazione del materiale
stesso”….omissis;
Vista la nota del Corpo
Forestale dello Stato prot. n. 6104 del 07/12/05 con la quale si comunica che è
in corso un’indagine relativa alla violazione del Decreto Ronchi;
Vista la nota del Sindaco
del Comune di Turrivalignani del 07.03.2006, nella quale si chiede di convocare
una conferenza dei servizi per valutare la necessità o meno di revocare il
provvedimento unico conclusivo n. 102 del 19/04/2004 rilasciato alla Ecologica
Turri S.r.l., alla luce di quanto di seguito evidenziato nella predetta nota;
Vista la nota del Corpo
di Polizia Provinciale prot. n. 13865 del 16/03/06 con la quale si comunica che
l’area della ditta Ecologica Turri S.r.l. è stata posta sotto sequestro
preventivo in seguito a decreto del GIP del Tribunale di Pescara del 01/02/06;
Vista la nota prot. n.
7846 del 26/04/2006 con la quale il SUAP dispone la convocazione della
conferenza di servizi per il giorno 24 maggio 2006;
Vista la nota prot. n.
1833 del 06.05.2006 con la quale il Sindaco del Comune di Turrivalignani
segnala il mancato riscontro alla precedente nota del 07.03.2006;
Vista la nota prot. n.
4493 del 16.05.2006 nella quale il Servizio Gestione Rifiuti comunica di non
aver ricevuto alcuna comunicazione dal SUAP in merito alle problematiche
evidenziate nella nota del Comune di Turrivalignani del 07/03/06;
Vista la nota del
19.05.2006 redatta dal Geom. Gianni Di Cesare, su incarico della Ditta
Ecologica Turri S.r.l., acquisita al prot. SUAP n. 7979 del 23.05.2006, nella
quale si contestano tutti gli addebiti formulati nella Conferenza dei servizi;
Vista la nota del
23.05.2006 redatta dal Geol. Oscar Moretti, su incarico della Ditta Ecologica
Turri S.r.l., acquisita al prot. SUAP n. 7981 del 23.05.2006, nella quale si
individuano n. 3 linee di forza per migliorare le condizioni generali di
stabilità;
Visto il verbale della
Conferenza dei Servizi indetta dal SUAP in data 24 maggio 2006 nella quale il
Sindaco di Turrivalignani consegna una nota riassuntiva redatta dalla Ditta
Tecnosoil s.n.c. datata 27/02/2006, chiedendo prioritariamente l’esecuzione di
tutte le opere prescritte con l’autorizzazione, oltre la revoca del
Provvedimento Autorizzativo n. 102/2004;
Vista la nota prot. n.
4543 del 29/05/2006 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti richiede con
urgenza un sopralluogo all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara, al fine
dell’adozione di eventuali provvedimenti di competenza;
Vista la nota prot. n.
3460 del 13/06/06 con la quale l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Pescara,
richiede alla Direzione Centrale ARTA
quali siano le competenze della stessa Sezione sui sopralluoghi da
effettuare sui paventati dissesti idrogeologici e sullo stato dei luoghi,
nonché sul rispetto delle prescrizioni;
Vista la nota prot. n.
3598/DIP del 20/06/06 con la quale l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Pescara,
ad integrazione della precedente nota prot. n. 3460 del 13/06/06, comunica al
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo di aver già richiesto alla
Direzione Centrale dell’ARTA chiarimenti sui limiti delle competenze in tema di
dissesto idrogeologico in particolare se l’ARTA debba, con l’aiuto di geologi,
valutare anche i rischi generici da dissesto idrogeologico in sé e non soltanto
per le eventuali contaminazioni chimico-fisiche-biologiche, di falda o altri
comparti ambientali, che ne possano conseguire;
Vista la nota prot. n.
10304 del 28/06/06 con la quale l’ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara
comunica di non poter fornire risposte esaustive anche sui rischi da dissesto
idrogeologico;
Vista la nota prot. n.
8292 del 05.07.2006 con la quale il SUAP invia la nota datata 05.07.2006 a
firma del Geom. Gianni Di Cesare quale “chiarimenti al pro-memoria del
20.05.2006”;
Vista la nota del Comune
di Turrivalignani prot. n. 1211 del 27/03/07 con la quale si trasmettono gli
atti relativi alla ditta Ecologica Turri S.r.l.;
Dato atto che il Servizio
Gestione Rifiuti con nota prot. n. 5454/DN3 del 02/04/07 ha intimato alla ditta Ecologica Turri
S.r.l. di osservare le prescrizioni contenute nell’art. 22 co. 4 della L.R. n.
83/00 e ha richiesto all’ARTA di predisporre una verifica generale inerente il
rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni subordinate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio;
Vista la nota del Comune
di Turrivalignani prot. n. 1589 del
23/04/07 con la quale si richiede di essere informati sulle azioni
consequenziali intraprese nei confronti della ditta Ecologica Turri S.r.l.;
Visto il parere espresso
dall’ARTA, Dipartimento di Pescara, con nota prot. n. 3613/SCPE-DS del 05/06/07
nel quale si rileva che l’impianto risulta non accessibile nei due ingressi in
quanto l’area è sottoposta a sequestro preventivo. Nella stessa si rileva
altresì che non si nota alcuna piantumazione della recinzione interna ed
esterna;
Vista la successiva nota
del Comune di Turrivalignani prot. n. 2317 dell’11/06/07 con la quale si chiede
di conoscere le iniziative intraprese per quanto concerne la ditta Ecologica
Turri S.r.l.;
Preso atto della nota
della ditta Ecologica Turri S.r.l. del 15/06/07 nella quale si dichiara che, in riferimento al citato sopralluogo
dell’ARTA, perimetralmente la recinzione interna sono stati piantati alberi di
alto fusto così come nella recinzione esterna;
Preso atto della nota
della ditta Ecologica Turri S.r.l. del 18/06/07 con la quale si trasmette il
certificato di collaudo parziale e si attesta l’impossibilità di concludere le
operazioni di collaudo a causa del sequestro preventivo dell’impianto stesso;
Vista la nota dello
scrivente Servizio prot. n. 14196/DN3 del 23/07/07 con la quale si preannuncia
la predisposizione di un provvedimento di sospensione temporanea del
provvedimento autorizzativo n. DF3/26 dell’08/04/04;
Vista la nota del
15/10/07 con la quale la ditta Ecologica Turri S.r.l. trasmette il verbale di
dissequestro del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione Torre de’
Passeri – redatto in data 12/10/07, inerente l’area su cui insiste il capannone
adibito a rimessa mezzi e cumulo di materiale inerte;
Vista la nota della ditta
Ecologica Turri S.r.l. del 16/10/07, acquisita agli atti in data 19/10/07 con
prot. n. DN3/20598, con la quale si comunica la fine dei lavori dell’impianto
per la sola parte del Progetto inerente la zona del piazzale della ex cava,
dove è prevista, planimetricamente, la frantumazione e recupero dei prodotti di
scarto e di demolizione delle costruzioni;
Rilevato quindi che dagli
atti del procedimento suddetto sono state accertate:
a) violazioni alle vigenti normative in materia
di gestione dei rifiuti nonché alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione
regionale indicata in premessa;
b) situazioni di presunta pericolosità per la
salute, l’incolumità, il benessere della collettività e dei singoli;
c) situazioni di presunta pericolosità di
inquinamento dell’aria, del suolo, del sottosuolo;
Rilevato che sussistono
le condizioni di cui al comma 13
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
Ritenuto pertanto che si
rende necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla sospensione della autorizzazione regionale
all’esercizio concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 del 08.04.04 ;
Accertata la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
1) di sospendere per mesi sei, per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si
intendono integralmente riportate, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
di lavorazione di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e
commercializzazione dei prodotti derivati, ubicato nel Comune di Turrivalignani
(PE), rilasciata alla ditta ECOLOGICA TURRI S.r.l. – sede legale Corso Umberto
I n. 6 – San Valentino in A.C. con Determinazione Dirigenziale n. DF3/26
dell’08/04/04;
2) di riservarsi di adottare ulteriori
provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi,
conformemente alle disposizioni di legge;
3) di stabilire che la presente sospensione
decorre dalla data del presente provvedimento;
4) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Turrivalignani (PE), all’Amministrazione Provinciale
di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale
di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di Pescara;
5) di notificare, ai sensi di legge, copia del
presente provvedimento alla Ditta ECOLOGICA TURRI S.r.l. – Corso Umberto I n. 6
– 65020 San Valentino in A.C. (PE);
6) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini