Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta F.LLI CAMPILII
SNC., nel prosieguo semplicemente
Ditta, con sede legale in Contrada Bosco n.3 – Comune di Rosciano(PE), è
autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Strada
Ombrosa” del Comune di Chieti individuata in Catasto al foglio di mappa 46
particelle nn.50(parte)-4266/A(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli
scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti
ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida
per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività
estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per
giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di
proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione,
attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere
presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività
Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al
predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si
intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 50.000,00(cinquantamila/00) è stato
effettuato con polizza fidejussoria n.PT-0600531 emessa in data 08.05.2006
dalla SOCIETÀ ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV. di Roma la quale potrà essere
svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e
Torbiere.
Art. 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi
alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori di scavo deve
essere presentata una planimetria catastale con i termini lapidei di
delimitazione dell’area di scavo, nonché la dichiarazione del tecnico preposto
sull’esistenza di sorgenti per un perimetro di 200,00 metri dall’area
interessata;
- I lavori devono procedere dall’alto verso il
basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono curando, in
particolar modo, il perfetto raccordo con i terreni limitrofi;
- Devono essere realizzate adeguate canalette
per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media
estraibile annualmente è di mc. 11.177 e complessivamente di mc. 22.354 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei
seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n.1 escavatore; b) n.1
ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento,
allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento
deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei
modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta