GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 1386 del 29 dicembre 2005 recante: “Indirizzi finalizzati alla revisione del Modello di Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo”;
- n. 430 del 26 aprile 2006 recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001: Modello Regionale di Accreditamento delle sedi formative ed orientative”;
- n. 871 del 31 luglio 2006 recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001: approvazione procedure attuative del Modello approvato con D.G.R. n. 430 del 26 aprile 2006 e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;
- n. 938 del 9 agosto 2006 recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001 con riferimento a Istituti Scolastici di scuola primaria e secondaria, Università, Conservatori e Istituti per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, Centri Provinciali per l’Impiego e Centri di Formazione Pubblica Provinciale. Approvazione procedure attuative del Modello approvato con D.G.R. del 26 aprile 2006 n.430;
- n. 1052 del 25 settembre 2006 recante: “D.G.R. n. 871 del 31.07.2006 e D.G.R. n.938 del 9.8.2006. Correzioni errori materiali, modifiche ed integrazioni”;
- n. 158 del 22.02.2007, recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001. Modifiche alle procedure attuative del modello approvato con D.G.R. del 26 aprile 2006, n. 430 e proroga termini.”;
- n. 472 del 21.05.2007, recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166/2001: approvazione procedure attuative del Modello approvato con D.G.R. n. 430 del 26 aprile 2006 e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.”;
dato atto che le disposizioni di attuazione della Programmazione 2007/2013 del FSE prescrivono che: “… l’accesso ai finanziamenti per le attività formative … è in linea con il sistema di accreditamento”, in tal modo posponendo il possesso di esso dalla fase di candidatura di progetti a quello dell’affidamento degli interventi;
ritenuto pertanto che va allestito un meccanismo idoneo a consentire ai soggetti potenzialmente interessati di poter partecipare alle procedure di selezione di attività formative e di conseguirne l’affidamento, previo accreditamento, requisito necessario per la stipula del contratto/convenzione per l’esecuzione del progetto assegnato;
ritenuto pertanto di istituire un sistema di presentazione delle istanze di accreditamento “a sportello aperto sine die” a far data dal 1° novembre 2007, e di eliminare conseguentemente il sistema delle “finestre temporali” di cui alla D.G.R. n. 472 del 21.05.2007;
dato atto che dal 01.09.2007 è operativo l’assetto organizzativo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1000/2006 e 1450/2006, che contemplano, nell’ambito del Servizio DL9 – “Politiche dell’Orientamento e della Formazione”, l’Ufficio “Politiche per la Qualificazione del Sistema Formativo”, cui sono conferiti, tra l’altro gli adempimenti in materia di “Accreditamento delle Sedi e degli Organismi Formativi”;
ritenuto pertanto di dover modificare parzialmente gli Allegati “1” e “2” acclusi alla citata D.G.R. n. 472 del 21.05.2007, così come di seguito specificato:
1. nell’Allegato 1 (pag. 2) e nell’Allegato 2 (pag. 3), le parole:“Le istanze possono essere inviate dal 1/1 al 31/3 e dal 1/6 al 31/8 di ciascun anno. Limitatamente al 2007 è ammessa la produzione di istanze dal 1/6/2007 al 15/9/2007” sono sostituite con le parole: “E’ istituito un sistema di presentazione delle istanze di accreditamento a sportello aperto sine die a far data dal 1° novembre 2007”;
2. nell’Allegato 1 (pag. 3) e nell’Allegato 2 (pag. 4), il periodo: “Alla valutazione della ammissibilità ed ai sopralluoghi in loco provvede l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro attraverso risorse umane dotate di adeguata professionalità tecnica, giuridica e amministrativa, nonché di risorse umane dotate di analoga professionalità rese disponibili dalla Società di Assistenza Tecnica al P.O.R. Abruzzo 2000-2006” viene sostituito con: “Alla valutazione dell’ammissibilità provvede il competente Servizio della Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, attraverso l’Ufficio a ciò preposto che si avvarrà del supporto di Abruzzo Lavoro per i profili che richiedono il possesso di una peculiare professionalità tecnico-giuridica, nonché di risorse umane dotate di adeguata professionalità rese disponibili dalla Società di Assistenza Tecnica al P.O.R. Abruzzo 2000-2006”; ai sopralluoghi in loco provvede l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, attraverso risorse umane dotate di adeguata professionalità tecnica, giuridica e amministrativa”;
3. nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, i riferimenti alla: “…Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione”, vanno intesi nel sendo di individuare, per essa, “…il competente Servizio Politiche dell’Orientamento e della Formazione, della Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione”;
ritenuto altresì, di uniformare la durata dell’accreditamento transitorio già conseguito dai soggetti di cui all’Allegato “A/bis” alla D.G.R. n. 1052/2006 a quella stabilita (24 mesi dalla data della determinazione dirigenziale) per i medesimi soggetti della D.G.R. n. 472/2007;
dato atto che il Direttore regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione ed Istruzione ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:
1. Di istituire un sistema di presentazione delle istanze di accreditamento “a sportello aperto sine die” a far data dal 1° novembre 2007, in sostituzione del sistema a “finestre temporali” previsto dalla D.G.R. n. 472 del 21.05.2007.
2. Di apportare agli Allegati “1” e “2” acclusi alla citata D.G.R. n. 472 del 21.05.2007, le modifiche e le integrazioni specificate in premessa.
3. Di disporre che per i soggetti di cui all’Allegato “A/bis” alla D.G.R. n. 1052/2006, la durata dell’accreditamento transitorio già conseguito sia uniformata a quella stabilita (24 mesi dalla data della determinazione dirigenziale) per i medesimi soggetti della D.G.R. n. 472/2007.
4. Di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel BURA e nel sito Internet www.regione.abruzzo.it