IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.E.

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta EDIL INERTI 2002 srl con sede legale in Pescorocchiano (RI) Frazione Colli di Pace a Via Campolano snc, è autorizzata all'apertura di una cava di ghiaia in località "Il Campo'' nel Comune di Massa d’Albe (AQ) nel terreno distinto in catasto al foglio n. 41 particella n. 13 della superficie di mq. 7.670 alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento, per una volumetria complessiva di mc. 84.000 (ottantaquattromila) ed una quantità media estraibile annualmente di circa mc. 16.800. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Comune di Massa d’Albe ed al Servizio Attività Estrattive e Minerarie, deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Articolo 4

La ditta prima dell’inizio dei lavori di coltivazione ha l’obbligo di presentare un deposito cauzionale con polizza fideiussoria, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 45.000, (quarantacinquemila/00) da rivalutare ogni biennio secondo gli indici ISTAT. La suddetta polizza, a migliore garanzia per il Comune, dovrà contenere espressamente la clausola della RINUNCIA, da parte della Società Assicuratrice, alla preventiva escussione della ditta obbligata;”

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto ai servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   La profondità di scavo non può superare la quota massima, prevista nel progetto autorizzato, pari a mt. 15. Nel caso le condizioni emergenti, durante la fase di esecuzione dei lavori di coltivazione, rendessero possibili estrazioni per quote superiori dovrà essere acquisita l’autorizzazione in variante al citato progetto;

2)   Lungo la strada perimetrale dell’area oggetto di intervento, denominata via Comunale delle Forme, l’escavazione va limitata a metri lineari 6 dal ciglio stradale, lungo la strada Comunale Massa-Cappelle la distanza minima degli scavi dovrà essere mantenuta a metri 5 dal ciglio stradale con verifica annuale della stabilità delle scarpate;

3)   Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria su base catastale dell'area di cava contenente l'ubicazione dei termini lapidei da apporre sui vertici e per la segnalazione delle distanze di rispetto;

4)   L'area di cava, prima dell’inizio dei lavori, deve essere adeguatamente recintata con materiali e modalità idonei allo scopo e con obbligo di manutenzione delle opere realizzate, al fine di mantenere in sicurezza i luoghi di lavoro e per la tutela della pubblica incolumità. Inoltre l’area di cava deve essere dotata d'idoneo accesso e di cartello riportante le informazioni relative all'autorizzazione e ai soggetti responsabili;

5)   Devono essere mantenute le distanze di rispetto legali dalle reti e servizi presenti, salvo deroga degli enti gestori;

6)   Il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere di natura vegetale e comunque non compresso nell'elenco allegato al D.L.vo 22/97 (Ronchi) e s.m. e i, l'eventuale utilizzo di altro materiale deve essere espressamente autorizzato degli Enti preposti;

7)   Al fine di assicurarne la stabilità, la pendenza dei fronti, durante le opere di scavo, deve essere massimo di trenta gradi (30°)con progressione discendente;

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie ovvero il Servizio Tecnico Comunale riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 16.800 e complessivamente mc. 84.000 per l'intera durata dell'attività che è stabilito in anni 5 decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Articolo 9

La ditta da atto di aver adempiuto all’obbligo di sottoscrizione della convenzione e di aver effettuato il versamento della prima annualità del contributo dovuto ai sensi dell’art. 13-bis L.R. 54/1983;

Articolo 10

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; e) autocarri.

Articolo 11

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art. 6 L. R. 67/87;

Articolo 12

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’Albo Pretorio del Comune di Massa d’Albe per 15 (quindici) giorni consecutivi e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.E.

Arch. Francesco Vaccaro