Il dirigente del servizio

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

-    n. 6467 in data 29.08.1992 di approvazione del programma degli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 30.11.1989, n°99, per la provincia di PESCARA;

-    n. 3147 in data 24.6.1994, adottata quale secondo provvedimento di aggiornamento del programma di cui sopra per la provincia di PESCARA e riferita alla categoria di compatibilità urbanistica N1, N2, N3, con la quale l'intervento di “Realizzazione di una residenza turistico-alberghiera in località Santa Croce del comune di Caramanico Terme” proposto dalla Ditta EREDI NANNI NICOLA E NANNI MARIA è stato inserito nel sopracitato programma, relativo alle annualità 1989-90 degli interventi incentivati dalla L.R. 99/89;

Viste:

-    la sentenza del TAR Abruzzo n. 407/2001 che ha accolto e riuniti i due ricorsi presentati dalla Ditta in oggetto, il primo contro il diniego dell’Ente Parco Nazionale della Maiella di autorizzazione all’intervento edilizio di che trattasi e, il secondo contro l’ordinanza di questo Servizio n. DF5/31 del 28.5.2001 con la quale è stata archiviata la pratica e revocato il beneficio;

-    la nota dell’avvocatura Regionale n. 5396 TAR90/01, del 13.6.2006, indirizzata a questo Servizio, con la quale si comunica che, in relazione al ricorso di cui al punto precedente, il ricorrente ha eseguito la notificazione della sentenza in “forma esecutiva”;

Dato atto che occorre, in conseguenza della sentenza sopra richiamata occorre prendere atto dell’annullamento della suddetta ordinanza n. DF5/31/2001:

Viste, inoltre:

-    la deliberazione del Consiglio Comunale di Caramanico Terme (PE) n. 21 del 7.3.1992, concernente l’approvazione del progetto relativo all’intervento di “Realizzazione di una residenza turistico-alberghiera in località Santa Croce” che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R.99/1989 costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico comunale;

-    la nota prot. n. 3874 del 18.5.2007 del Comune di Caramanico Terme con la quale, richiamata la citata sentenza del TAR Abruzzo n. 407/2001, si dichiara che: la delibera comunale n. 21 dell’11.12.1992, avendo recepito le prescrizioni della Provincia, ha esaurito la procedura relativa all’approvazione della variante ed ha acquisito tutti i pareri favorevoli di cui all’art. 6 della L.R. n. 99 del 1989;

Dato atto che:

-             l’iniziativa concernente la “Realizzazione di una residenza turistico-alberghiera in località Santa Croce del comune di Caramanico Terme” proposta dalla Ditta EREDI NANNI NICOLA E NANNI MARIA, è stata inserita nel sopracitato programma degli interventi incentivati dalla L.R.99/89;

-    a seguito dell’avvenuto inserimento dell’iniziativa in oggetto nel suindicato programma degli interventi di cui all’art. 4 della L.R. 99/89, la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Caramanico Terme (PE) n. 21 del 7.3.1992 costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R.99/89, adozione di variante dello strumento urbanistico comunale;

Considerato che:

-    per quanto sopra esposto devono ritenersi acquisiti tutti i pareri previsti dalla L.R. 99/89;

-    è stata, dunque, completata la procedura urbanistica preliminare prevista dall’art. 6 della L.R.99/89 e che, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso, l’adozione del provvedimento finale da parte della Giunta Regionale costituisce approvazione della specifica variante urbanistica;

-    ai sensi dell’art. 5, 3° comma, della L.R. 14.09.1999, n. 77, le disposizioni che conferiscono ad Organi di direzione politica l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi di carattere gestionale devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti;

-    il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato, a cura di questo Servizio, al Comune di Caramanico Terme (PE) alla Sezione Urbanistica Provinciale di Pescara, alla Ditta interessata, nonché alla Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali della Giunta Regionale che già si è espressa sulla variante a norma dell’art. 6 comma 7 della L.R.99/89;

DETERMINA

1)   di prendere atto dell’annullamento dell’ordinanza dirigenziale N. DF5/31 del 28.5.2001 disposto dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 407/2001;

2)   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 6 della L.R. 99 del 30.11.1989 e per le motivazioni riportate in premessa, la specifica variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Caramanico Terme (PE), adottata con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21 del 7.3.1992, per consentire la “Realizzazione di una residenza turistico-alberghiera in località Santa Croce del comune di Caramanico Terme”, da parte della Ditta EREDI NANNI NICOLA E NANNI MARIA;

3)   di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica delle presente ordinanza ai soggetti interessati e alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Riccardo Brandimarte