Il consiglio regionale

Omissis

Visto l’emendamento unico a firma del componente la Giunta regionale Caramanico e dei consiglieri Caporale e Melilla che di seguito si riporta: «

Art.. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione Titolo II, Uso del Territorio

Autorizzazioni, comma 1)

Questo comma viene così sostituito:

Qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistico-edilizia del territorio all’interno della Riserva, e in ogni caso forme di fruizione o di uso della stessa, sono disciplinati dalla presente normativa anche tramite appositi regolamenti e, nel rispetto delle competenze all’uopo stabilite dalle leggi o regolamenti vigenti, sono sottoposti al controllo del Comitato di Gestione e subordinati in ogni caso al parere favorevole dello stesso entro 60 giorni dalla data di acquisizione della domanda.

Art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione Titolo II, Uso del Territorio

Interventi, usi ed attività in zona B1 di rilevante interesse naturalistico comma 1), punto e) Eliminare le ultime due parole: escursionistiche, balneari.

Comma 2)

Stralciare tutto il comma.

Art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione “B6 - Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale”

Questo articolo è così sostituito:

Sono ammessi: interventi di restauro ambientale-paesaggistico atti al ripristino dei suoli, parzialmente occupati dalla viabilità e la realizzazione di orto botanico e vivaio all’interno del perimetro della Riserva; nell’area di protezione vigono le norme del Piano Territoriale del Consorzio (verde attrezzato).

Art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione “R8 - Interventi urbanistico-edilizi, tesi ed attività, zona agricola ricadente all’interno della fascia di rispetto”

All’inizio dell’articolo sono inseriti i seguenti commi:

-    Per gli edifici rurali d’interesse storico non ancora vincolati è consentito un aumento di cubatura pari al 30% dell’esistente finalizzato al risanamento igienico-sanitario, fatti salvi i pareri di competenza;

-    Per gli edifici rurali, esistenti e realizzati alla data di costituzione della Riserva, è consentito un premio di cubatura rispettivamente corrisponde al 30% della volumetria esistente per gli edifici aventi destinazione residenziale;

e, sostituire il capoverso dalle parole “Su tutta la zona R8” fino alle parole “L.R. 18/83” con la seguente: su tutta la zona R8 viene prescritto l’adeguamento agli usi del P.R.P.

del Volume secondo “Piano di Gestione” sono stralciate le pagg. 107 e 108.»

Messo a votazione l’emendamento è approvato;

a maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

-    di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa ai sensi dell’ art. 6 della L.R. 18/83 del testo in vigore, il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata “Punta Aderci” così come emendato, nel territorio del Comune di Vasto (CH) composto dai seguenti elaborati così come adeguati dal Comune stesso (allegato “A);

a)             Relazione generale (volume 1)

b)  Piano di gestione (volume 2)

c)             Documentazione cartografica composta dalle seguenti tavole:

1.       Inquadramento territoriale e sistema delle aree protette in Abruzzo

2.       Carta geologica e geomorfologica

3.   Uso del suolo

4.       Carta dei vincoli

5.       Carta storico paesaggistica

6.       Zonazione

7.       Carta degli interventi

-    di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di rito.