Art. 17
Il Presidente
Il Presidente della Comunità Montana è il legale rappresentante dell’ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei Comuni della Comunità.
Egli convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva, predisponendone l’ordine del giorno. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Comunità.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.
Egli è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
Coordina l’attività degli Assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico amministrativo.
Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.
Ha potere di delega nei confronti degli Assessori, dei Consiglieri e del Segretario della Comunità. In particolare, gli Assessori ed i Consiglieri potranno essere delegati a rappresentare il Presidente presso la Comunità sia del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise che del Parco Nazionale della Majella, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 394/1991.