IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

1)   di rinnovare ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006, e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., i termini temporali riportati al punto 3) dell’autorizzazione concessa con DF3/58 del 07.07.2003 avente per oggetto: “ Realizzazione di un impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili in località S.S. Valle del Tavo Comune di Moscufo (PE)”, individuato al catasto terreni del Comune di Moscufo al foglio n. 12 particella n. 913 (ex 872), avente una superficie complessiva pari a mq. 10.000, identificabile ai sensi dell’Allegato “C” della parte IV del D.Lgs n. 152/06 come operazioni di recupero “R5”;

2)   di prendere atto del contenuto del provvedimento autorizzativo unico  n. 138 del 13.10.2004, del SUAP del Comune Capofila Collecorvino, che prescrive l’inizio dei lavori entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento ed  al contempo l’ultimazione entro tre anni dalla data di inizio, sovrapponendo i termini di scadenza alla costruzione previsti con la Determinazione N. 58 del 07.07.2003;

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. della L.R. n. 83/00 e s.m.i., la proroga di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari a mesi due dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopraccitate;

4)   di confermare quanto altro stabilito e prescritto nell’autorizzazione n. DF3/58 del 07.07.2003;

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

6)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi,

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo;

8)   di obbligare la Ditta Euro Piemme s.r.l. al possesso  nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili, adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, secondo quanto stabilito dalla citata D.G.R. 3.08.2007, n. 790;

9)   di stabilire che il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all’esercizio;

10) di obbligare, altresì la Ditta Euro Piemme s.r.l. all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di l’Aquila ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, n. 152/06 e s.m.i.;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Moscufo (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo Dipartimento  Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo Direzione Centrale di Pescara  e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la  C.C.I.A.A. dell’Aquila;

13) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge,  alla Ditta Euro Piemme s.r.l. Via J.F. Kennedy, n. 1 - 65010 Moscufo (PE);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e  al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini