IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta CAPORALE ERNESTO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Piana La Fara n. 4 – Comune di Atessa (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Casa Napolitano” del Comune di Lanciano (CH) individuata in Catasto al foglio di mappa 62 particelle nn. 21-23-24-26-4025-4027 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 11279 emessa in data 02.04.2007 dalla SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI spa. di Torino la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione la ditta deve munirsi e presentare l’autorizzazione all’espianto degli Ulivi;

-    Prima dell’inizio dei lavori devono essere apposti i termini lapidei sui vertici dell’area di escavazione e dei lotti programmati, nonché presentare, all’Ufficio Cave e Torbiere, le relative planimetrie in scala adeguata;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il passaggio al lotto successivo deve avvenire dopo il collaudo del lotto precedente;

-    Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere di natura vegetale e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al D.L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

-    Gli scavi devono garantire un franco di rispetto di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 14.050 e complessivamente di mc. 56.200 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta