IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta INERTI MORRODORO SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Località Stracca – Comune di Atri(TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Mangiacarne” del Comune di Atri(TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 14 particelle nn. 21 (parte)-23(parte)-25(parte)-26-59(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 5(cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 60.000,00(sessantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. T044/00A0040516 emessa in data 18.09.2007 dalla SOCIETÀ TORO ASSICURAZIONI SPA. di Torino la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Preso atto dell’avvenuto adeguamento degli elaborati progettuali deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale contenente i termini lapidei di delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla strada principale, nonché una sezione topografica prolungata fino al fosso “Stampallone”. La corretta delimitazione dell’area, inoltre, deve avvenire alla presenza di un rappresentante dell’Organo di vigilanza;
- L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- I lavori di coltivazione devono procedere dall’alto verso il basso per fette orizzontali discendenti evitando, in ogni momento, l’impaludamento dell’area;
- Il risanamento ambientale deve essere realizzato contemporaneamente all’attività di coltivazione. In particolare deve essere costantemente garantito il regolare deflusso delle acque superficiali;
- Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 73.390 e complessivamente di mc. 366.950 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta