la giunta regionale

Premesso che l’art. 8 commi 5 e 7 del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato ed integrato, prevede tra l’altro:

-    che le Aziende Sanitarie Locali assicurino ai cittadini le prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione, avvalendosi dei propri servizi, delle Aziende ospedaliere, delle istituzioni sanitarie pubbliche e private e di professionisti;

-    che le Regioni adottino i provvedimenti necessari ad instaurare i rapporti tra Aziende ed erogatori delle prestazioni, ivi compresa la determinazione del regime tariffario delle prestazioni:

Considerato che in attuazione della Legge 28.12.1995 n. 549, con D.M. 22.07.1996, pubblicato in G.U. n. 216 del 14.09.1996, sono state individuate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nel Servizio Sanitario Nazionale e le relative tariffe massime;

Vista la D.G.R. n. 565 dell’11.03.1998 , con la quale è stata disposta l’applicazione de nomenclatore tariffario nazionale di cui al D.M. 22.0.1996, quale nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da applicare sino all’adozione di un autonomo tariffario regionale;

Rilevato che con D.G.R. n. 1415 dell’8.11.2000 è stata approvata la realizzazione del “Sistema Portale della Sanità della Regione Abruzzo”, con la finalità di introdurre l’uso della tecnologia informatica nella gestione della Sanità, assicurando tra l’altro:

-    Il rispetto di direttive ministeriali e l’aderenza a standard e disposizioni A.I.P.A.;

-    la creazione di una rete gestionale e informativa specifica;

-    la semplificazione dei rapporti con l’utenza;

-    integrazione con il sistema informativo regionale.

Dato atto che tra le funzioni connesse all’attivazione e gestione del Portale è compresa lo identificazione univoca delle prestazioni sanitarie erogabili in ambito regionale, ivi comprese quelle di specialistica ambulatoriale, stante:

-    l’esistenza di codici identificativi differenziati per ciascuna Azienda:

-    la disomogeneità di descrizione breve delle prestazioni;

-    la necessità di specificazione di alcune delle prestazioni indicate nel tariffario regionale con descrizione generica e omnicomprensiva.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. DG5/157 del 9.10.2003 è stata istituita una Commissione Permanente, con lo specifico compito di studiare proposte di modifica, integrazione ed adattamento di una tabella unica di prestazioni da inserire nel Portale della Sanità della Regione Abruzzo; tale Commissione, presieduta dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale - Attività Sanitarie Territoriali è stata composta con la rappresentanza di Esperti designati dalle Aziende Sanitarie Locali;

Vista la D.G.R. 675 del 19.06.2006, con la quale è stato approvato il Nomenclatore tariffario Regionale, così come predisposto dalla suddetta Commissione Permanente;

Vista la D.G.R. n. 224 del 13.03.2007 di approvazione del “Piano di Rientro - Sistema Sanitario Regionale 2007-2009” il quale, alla pag. 11, prevede che la Regione Abruzzo si impegna, tra l’altro, ad adottare una deliberazione di recepimento del D.M. 12.09.2006 sulle tariffe “a modifica delle deliberazioni precedentemente approvate in materia”;

Vista la conseguente Deliberazione G.R. n. 485 del 25.05.2007, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto di dover ricondurre tutte le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a quelle massime previste dal D.M. 22 luglio 1996, revocando di consegue tutte le Deliberazione di G.R. che nel corso degli anni avevano %apportato variazioni (aumento agli importi indicati nello stesso Decreto Ministeriale;

Rilevato che tra le altre è stata revocata, solo in porte qua, la citata D.G.R. 675/06, per cui si rende necessario revocare detta D.G.R. ed il N.T.R. ad essa allegato, approvando contestualmente un nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale, opportunamente modificato, cosi come stabilito dalla stesso D.G.R. 485/07;

Rilevato che la ripetuta Commissione Permanente ha nuovamente proceduto all’identificazione univoca delle prestazioni di assistenza ambulatoriale , di diagnostica strumentale e di laboratorio, individuando per ciascuna un codice regionale e riconducendo ad essa tutte le diverse classificazioni fino ad oggi adottate dalle singole Aziende:

-    che tale operazione è stato condotta sullo base del Nomenclatore Tariffario Nazionale e delle tariffe ivi previste;

-    che per alcune prestazioni, restando inalterata la tariffa massimo stabilita dal D.M. 22.07.1996 si è resa necessaria la scomposizione in sottocategorie tali da descrivere le operazioni ad esse riconducibili con maggiore dettaglio, stante che la tipizzazione della domanda ne garantisce l’accessibilità;

-    che pertanto, quale risultato finale ed in attuazione dell’obiettivo fissato di definire il codice unico regionale per l’identificazione di ciascuna prestazione, l’elenco è così composto;

-    Codice Ministeriale ( numerico)

-    Codice Regionale (alfanumerico)

-    Note (relative. ad alcune prestazioni o per richiamare d riferimento normativo a base del loro inserimento nel Nomenclatore, o per limitare le strutture erogatrici, o per delimitare l’ambito in cui possono essere erogate).

-    Descrizione Breve (descrizione dello prestazione N.T.R., in rapporto 1:1 con il codice regionale)

-    Descrizione Ministeriale (descrizione derivata dal Nomenclatore Tariffario Nazionale)

-    Tariffe (in Euro per singola prestazione);

Preso atto che dal verbale del 5.06.2007, redatto a conclusione dei lavori della ridetta Commissione, si evince che:

1.   sono state prese in considerazione tutte le branche specialistiche di cui al D.M. 96;

2.   per le problematiche connesse alla funzionalità del Portale, alcune prestazioni del D.M. 96 sono state evidenziate nelle diverse branche (per esempio le visite specialistiche), mentre altre prestazioni sono state evidenziate dalla branca di competenza in altre branche specialistiche e sono caratterizzate dalla parentesi tonda comprendente il codice della branca di erogazione;

3.   alcune prestazioni sono state inserite nel N.T.R. per analogia di metodo di erogazione con altre già presenti nello stesso nomenclatore (esempio vedi branca di laboratorio).

Rilevato che il nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è da ritenersi efficace sino all’adozione di eventuale nuovo Nomenclatore Nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Visto il D.P.C.M. del 29.11.2001, recante ;“Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza”, pubblicato in G.U. n. 26 dell’8.02.2002;

Visto il D.P.C.M. del 5.03.2007, recante “Modifica al D.P.C.M. del 29.11.2001”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal competente Ministero della Salute;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i.:

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso il proprio parare favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento, mediante sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono condivise ed approvate e qui integralmente trascritte:

1.   Di revocare la D.G.R. 675 del 19.06.2006 ed il N.T.R. ad essa allegato quale parte integrante e sostanziale.

2.   Di approvare il nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

3.   Di precisare, altresì, che il Nomenclatore Tariffario Regionale è da ritenersi efficace sino all’adozione di eventuale nuovo Nomenclatore Nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

4.   Di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le strutture pubbliche e private accreditate, erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Regionale, tramite le Aziende USL competenti per territorio.

5.   Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato