IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

      Che con deliberazione n. 11/P del 26.1.2005 della Giunta Regionale (parere della 4^ Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2005) è stato approvato il Piano di Investimenti 2004 – Programma di inserimento di autobus a basso impatto ambientale che prevedeva tra gli altri il Programma di inserimento di autobus elettrici o obridi;

      Che con D.G.R. 1522/P del 27.12.2006 (parere IV Commissione Consiliare n. 69/P/06 del 31.1.2007) le aziende assegnatarie dei contributi di cui al Programma di inserimento di autobus elettrici o ibridi (Deliberazione di Giunta regionale n. 11/P del 26.1.2005) sono state autorizzate ad immettere gli autobus elettrici o ibridi acquistati in base a detta deliberazione in aumento rispetto al parco macchine aziendale circolante;

      Che con D.G.R. 745 del 30.7.2007 sono stati adeguati i tetti massimi di finanziamento per gli autobus in base alla attuale situazione del mercato;

      Che il suddetto Programma di inserimento di autobus elettrici o obridi, in base a quanto disposto dalle citate deliberazioni  prevede:

1.             l’attuazione di un programma di inserimento di autobus elettrici o ibridi riguardante le aziende di t.p.l. operanti nelle città capoluogo di provincia e nei comuni con più di diecimila abitanti al 31.12.2002, che avessero nell’anno 2001 più di centomila chilometri di percorrenza urbana in base alla Deliberazione di Consiglio regionale n. 110/5 del 23.12.1998, nonché tra le aziende operanti nei comuni tra loro limitrofi, che alla stessa data, considerati unitariamente, sviluppassero una percorrenza chilometrica annua pari o superiore a 150.000 km ed avessero una popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti, a condizione comunque che il gestore del servizio fosse unico;

2.   il finanziamento di € 6.000.000,00 da distribuire, tra le aziende individuate ai sensi del punto n. 1, secondo un criterio basato sulle percorrenze chilometriche annue prendendo in considerazione le percorrenze chilometriche assegnate dalla Regione in base al verbale del Consiglio Regionale n. 110/5 del 23.12.1998 e riconosciute nell’anno 2001;

3.   che solo le aziende che, nell’ambito dei Comuni indicati nella deliberazione n. 11/P del 26.1.2005 della Giunta Regionale, sono titolari di trasporto in concessione comunale, hanno diritto a presentare domanda e in caso di più aziende esercenti il Tpl nello stesso comune, hanno diritto all’assegnazione solo le aziende che esercitano trasporto con caratteristiche di trasporto urbano, in quanto i mezzi da acquistare sono solo di tipo urbano. In caso di esistenza di più aziende con tali caratteristiche i mezzi assegnati vengono suddivisi in parti uguali;

4.   che le somme assegnate dai riparti possono essere utilizzate:

-    per l’acquisto di autobus urbani di tipo cortissimo (fino a mt. 6.30) dalle aziende che svolgono servizio di tipo urbano nei comuni con più di diecimila abitanti al 1.1.2001, che abbiano, nell’anno 2001, più di centomila chilometri di percorrenza urbana in base alla Deliberazione di Consiglio regionale n. 110/5 del 23.12.1998, nonché nei comuni tra loro limitrofi, che alla stessa data, considerati unitariamente, sviluppino una percorrenza chilometrica annua pari o superiore a 150.000 km ed abbiano una popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti purché il servizio venga svolto da un unico gestore;

-    per l’acquisto di autobus urbani di tipo cortissimo (fino a mt. 6.30) e corto (oltre mt. 6.30) dalle aziende che svolgono servizio di tipo urbano nei comuni capoluoghi di provincia.

5.   che la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria è obbligatoria per tutti i mezzi del programma e deve essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella). Le somme spese dalle aziende per l’acquisto della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria sono finanziate secondo un tetto massimo pari a € 10.000,00.

6.   che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare gli autobus acquistati sulle linee in concessione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 25/2007. L’erogazione dei contributi per investimenti è condizionata alle prescrizioni contenute nell’art. 12 della L.R. 153/98, ed in caso di inosservanza, alle sanzioni in esso previste. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei mezzi finanziati i mezzi di trasporto da acquistare dovevano rispettare il D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 24 luglio 1996 (G.U. 180 del 2.8.1996) “Norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione dei vincoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone” ed anche quanto disposto dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997, secondo cui non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare.

7.   che i fondi stanziati con il Piano di investimenti 2004 sono fondi vincolati per destinazione derivanti dalla L. 194/98 e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine per rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., è introdotta una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, fa da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto.

8.   che i contributi, al netto d’I.V.A., vengono erogati entro il seguente tetto massimo stabilito:

 

TIPO

TETTO MASSIMO
FINANZIABILE

URBANO fino a 6,30 metri

Euro 150.000,00

URBANO oltre 6,30 metri

Euro 300.000,00

9.   che il contributo regionale viene erogato al netto IVA entro i limiti dei tetti massimi  qualunque sia l’allestimento dei mezzi; se l’ammontare dell’investimento è inferiore a tali limiti viene erogato il minore contributo spettante;

10. che i mezzi assegnati alle aziende sono i seguenti:

 

COMUNE

Km ammessi a contributo

DITTA

Autobus assegnati

TERAMO

1.155.000

S.T.A.U.R.  S.R.L.

4

CHIETI

1.633.000

LA PANORAMICA s.n.c. di Chiacchiaretta F.& C.

4

L’AQUILA

1.898.000

A.M.A. S.P.A. Azienda Mobilità Aquilana

4

ATESSA

110.000

PASSUCCI GINO

1

LANCIANO

431.511

DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A.

2

SAN SALVO

103.516

DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A.

1

GIULIANOVA

330.000

GASPARI BUS S.R.L.

2

ORTONA

445.076

F.LLI NAPOLEONE P. e T. s.n.c.

1

AUTOLINEE F.LLI CIVITARESE S.N.C.

1

SULMONA

324.000

COMUNE DI SULMONA

2

VASTO

619.473

S.A.T S.R.L. Società Autoservizi Tessitore

3

AVEZZANO

347.430

S.C.A.V. Soc. Coop. a r.l.

2

TORTORETO – ALBA ADRIATICA

194.608

MARCOZZI S.R.L.

1

 

Visto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2005), dalla D.G.R. 1522/P del 27.12.2006 (parere IV Commissione Consiliare n. 69/P/06 del 31.1.2007) e dalla D.G.R. 745 del 30.7.2007;

Dato atto che a seguito di atto notarile di scissione del 22.10.2004 (notaio Eugenio Giannella rep. n. 35256) e successiva determina del Comune di Giulianova del 16.11.2004 di volturazione,  il servizio urbano del comune di Giulianova è esercito non più dalle Autolinee Gaspari s.r.l. ma dalla società Gaspari Bus s.r.l. che dunque è titolare della assegnazione dei contributi di cui al presente provvedimento;

Dato atto che le aziende interessate hanno tutte presentato domanda di adesione a detto Programma (allegato n. 1);

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato atto che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

DISPONE

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1.   di assegnare a ciascuna delle aziende di cui allegato n. 2 contributi per l’acquisto di un numero autobus ivi indicato nell’ambito dei tetti massimi di spesa sopra specificati e ribaditi nell’allegato di ogni singola azienda e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento nonché nelle Deliberazione di Giunta regionale n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2005), n. 1522/P del 27.12.2006 (parere IV Commissione Consiliare n. 69/P/06 del 31.1.2007) e n. 745 del 30.7.2007;

2.   che la obbligatoria dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella) e che dette dotazioni saranno finanziate secondo un tetto massimo pari a € 10.000,00;

3.   che, in base a quanto previsto dal DM 24.7.96 ed in particolare dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997, non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

4.   che, in base alla D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005, i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l’acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica;

5.   di stabilire che a ciascuna delle ditte assegnatarie verrà notificata con la presente determinazione e con l'allegato relativo alla singola ditta, l’assegnazione degli autobus spettanti, la tipologia dello stesso, l’entità del tetto massimo di contribuzione stabilita in base al tipo di autobus da acquistare;

6.   di stabilire che alle aziende risultate assegnatarie in base all’allegato n. 2 sarà liquidato ed erogato, successivamente all’acquisto degli autobus, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti, il contributo corrispondente al numero degli autobus assegnati ed alla tipologia degli stessi che sarà erogato al netto di I.V.A. entro i limiti dei tetti massimi, definiti nelle premesse al presente provvedimento nonché nella D.G.R. n. 745 del 30.7.2007 della Giunta Regionale e che qualora l'ammontare dell'investimento fosse inferiore a tali limiti verrà erogato il minore contributo spettante;

7.   di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento. L’accertamento della mancata presenza sul mezzo dell’adesivo di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell’art. 20 della L.R.25/2007;

8.   che le aziende assegnatarie di contributi in base alla presente Determinazione devono acquistare gli autobus entro un anno dalla notifica del presente provvedimento pena decadenza del contributo e che nell’eventualità che, dopo la presente assegnazione, una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d’azienda etc) già assegnataria di un contributo per l’acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;

9.   di dare atto che tutti i mezzi finanziati dal presente provvedimento devono essere di tipo urbano;

10. che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare sulle linee concesse gli autobus acquistati con il presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 25/2007;

11. che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti, qualora in sede di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione del contributo, venissero accertate dichiarazioni false o mendaci;

12. di dare atto che con D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 è stata destinata al Programma di inserimento di autobus elettrici o obridi comprendente per la somma di € 6.000.000,00:

13. di dare atto che le somme di cui sopra risultano impegnate sul cap. 182427/R/05 del Bilancio 2007;

14. di approvare gli allegati dal n. 1 al n. 14 alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante, unitamente alle premesse della presente Determinazione;

15. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni;

17. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi