IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n°DF3/27 del 26.03.2002 inerente: “l’esercizio dell’attività di un impianto per la cernita e riduzione di volume di rifiuti non pericolosi, sito in località Pescarina del Comune di Spoltore (Pe) ”, superficie complessiva dell’impianto m2 912 circa , foglio n. 15 particelle catastali n. 91, 93, 94, potenzialità di recupero annua 5748,5 t/ equivalente alla fase “R 3, R4, R13” dell’allegato C del D.L.gs n. 152/06, a favore della Ditta Pescara Recuperi s.a.s - Via Le Mainarde n. 26, Pescara;

2)   di stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

3)   di prendere atto che la Ditta Pescara Recuperi con nota del 7. 07.2007, pervenuta allo scrivente Servizio in data 11 .07.2007 prot. n 13419, ha comunicato il proseguimento dell’attività di gestione dei rifiuti a partire dal 9.07.2007, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/06;

4)   di richiamare quanto prescritto con nota dal Dipartimento Provinciale dell’Arta di Pescara, di seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:

1.   si ritiene che i codici autorizzati con le potenzialità in relazione a ciascuna tipologia sono di seguito indicati:

RIFIUTI DA AMMETTERE A STOCCAGGIO R 13 E RECUPERO R3 E R 4

 

2.   i codici “Voci a specchio” di rifiuti pericolosi siano preventivamente caratterizzati prima della loro attribuzione;

3.   i quantitativi da ammettere siano quelli stabiliti nella autorizzazione da rinnovare per ciascuna delle tipologie (rifiuti di carta e cartone, di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi e loro leghe, di plastica, di legno e sughero);

4.   la società presenti al Servizio regionale certificati conformi di conferma dei dati riportati nel primo progetto: particelle catastali, potenzialità dell’impianto.

5)   di confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione in oggetto indicata comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata, ( D. Lgs. 03.04.06, n. 152 e s.m.i. );

8)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

9)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare la Ditta Pescara Recuperi s.a.s., al rispetto, in particolare, degli obblighi previsti dall’art. 189 (catasto dei rifiuti), dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) e dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e, alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati,la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (Pe) , all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge alla Ditta Pescara Recuperi s.a.s Via Le Mainarde n. 26, Pescara;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini