IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionaLE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006

1.   All’art. 3 della L.R. 25/2006 è aggiunto dopo il comma 9 il seguente comma:

      9 bis. I comuni possono derogare dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo per 41 giornate domenicali o festive più le giornate di chiusura previste dal comma 3.

2.   Al comma 5 dell’art. 3 della L.R. 25/2006, le parole "di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 114/1998", sono sostituite dalle parole "di cui all’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 114/1998".

Art. 2
Integrazioni all'art. 10 della L.R. 62/1999

1.   All'art. 10 della L.R. 9 agosto 1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 114/1998) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

      6 bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998 qualora coesistano le seguenti condizioni:

a)   sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;

b)  si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;

c)   si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall'unicità e dall'ampiezza dell'offerta proposta;

d)  si perfezioni un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l'autorizzazione commerciale;

e)             garantiscono fin dall'apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, l'assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti.

Art. 3
Modifiche all'art. 79 della L.R. 34/2007

1.   All'art. 79 della L.R. 1.10.2007, n. 34 recante: Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture, dopo le parole "il programma PRUSST" sono inserite le parole "e l'accordo di programma".

Art. 4
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 25 Ottobre 2007

Ottavino del turco