IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionaLE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni
1. La Regione promuove le iniziative volte alla riduzione dei rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue modalità, e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario, che concorre a determinare un più elevato livello della qualità della vita ed una maggiore certezza degli scambi economici.
2. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all’obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con quanto disposto dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, dal Piano regionale dei trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti, dai Piani provinciali dei trasporti di bacino e dai Piani urbani della mobilità, ove esistenti.
3. La Giunta regionale, in conformità con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2, definisce i criteri e gli indirizzi per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia.
4. La Regione, per l’attuazione della presente legge, promuove un piano di intervento che, individuando prioritariamente degli standard di sicurezza realizzati attraverso attività di carattere diagnostico obbligatorie per particolari categorie professionali, intende accrescere un elevato livello di consapevolezza sulle cause fisiologiche degli incidenti stradali, in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli incidenti stradali più gravi, così come previsto dagli obiettivi di programmazione nazionale e comunitaria.
5. In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli esami diagnostici finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stabilito l’obbligo, a decorrere dall'1.1.2008, in capo ai conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore ai 35 quintali, di produrre, a richiesta delle forze dell’ordine preposte ai controlli stradali, una polisonnografia con esito favorevole, che rappresenta l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di conducente per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore a 35 quintali per professione abituale, per la durata di un anno solare.
6. Per polisonnografia si intende l’esame del sonno effettuato con idoneo apparato diagnostico, denominato polisonnigrafo, in possesso dei canali di monitoraggio minimi previsti dalle linee guida scientifiche nazionali ed internazionali.
7. Per esito favorevole si intende che l’esame polisonnografico non evidenzi eventi apnoici rilevanti ai fini della diagnosi della sindrome delle apnee notturne o altri eventi rilevanti ai fini della diagnosi di patologie ad essa correlate che possano costituire la causa fisiologica del colpo di sonno.
8. Sono soggetti obbligati all’esame polisonnografico di cui alla presente legge tutti i conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali, residenti nel territorio della Regione Abruzzo dalla data del 01.01.2007 o successiva.
9. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma indiretta, accreditando in via esclusiva a compiere gli esami polisonnografici e gli eventuali interventi per la cura e la riabilitazione per le patologie del sonno individuate per la presente legge la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale, presso la struttura ospedaliera di San Valentino (PE), alla quale i soggetti tenuti ad effettuare gli esami polisonnografici obbligatori si rivolgono direttamente per la prenotazione degli esami diagnostici indicati.
10. La Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale documenta a fini statistici e scientifici l’attività svolta, sviluppando gli idonei percorsi terapeutici e riabilitativi finalizzati al completo recupero della salute del lavoratore e della sua idoneità ai fini lavorativi e della sicurezza stradale.
11. Ai fini degli esami previsti dalla presente legge, è individuata una tariffa regionale di riferimento per l’esame polisonnografico pari ad € 300,00 al netto dell’IVA in quanto e nella misura in cui dovuta. Tale importo include la produzione dell’esame e la sua refertazione da parte di un medico specialista in possesso dei requisiti professionali idonei, così come definiti a livello scientifico e professionale. Tale importo include altresì la prescrizione delle terapie farmacologiche e delle attività riabilitative ove necessarie.
12. In coerenza con le finalità della legge e col disposto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale fattura direttamente alle Aziende di trasporto il costo degli esami polisonnografici previsti dalla presente legge.
13. D’intesa con l’Azienda e col medico competente dell’Azienda di trasporti, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, il conducente obbligato a compiere l’esame polisonnografico previsto dalla presente legge effettua per la prima volta tale esame entro il 31.12.2008, e ripetere con cadenza annuale tale esame, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione a condurre autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto merci per professione abituale.
14. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente comma 13 consegue automaticamente in caso di esame polisonnografico con esito favorevole, così come definito dal precedente comma 7, e si documenta, ai fini degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine preposte a tali controlli sulla rete stradale, con la produzione dell’esame diagnostico refertato con esito favorevole.
15. Il conducente di autoveicoli detiene in cabina di guida l’autorizzazione alla prosecuzione della conduzione di autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto di merci per professione abituale, che corrisponde all’esame diagnostico con esito favorevole, per tutto l’anno solare successivo al suo espletamento, e comunque fino alla disponibilità del successivo esame ricorrente annuale.
16. Gli interventi di cui ai precedenti commi non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
17. L’art. 1 (Interventi per l’emergenza incendi) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
18. I commi 4 e 5 dell’art. 6 (Potenziamento attività di programmazione comunitaria) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" sono abrogati.
19. L’art. 7 (Finalizzazione di somme a favore di aree interne ) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
20. All’Allegato "A" di cui all’art. 8 della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", è eliminato il punto 17: "Conferenza permanente per i rapporti tra Regione e le USL (art. 1 L.R. 23 dicembre 1973, n. 79; art. 4 L.R. 23 giugno 2006, n. 20). La partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra Regione e USL non comporta oneri ed i partecipanti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi.
21. All’art. 12 (Modifiche alla L.R. 63/1999) della L.R. 34/2007 dopo le parole " …gratuito per tutti, …" sono inserite le seguenti: " …, per un periodo pari a sessanta giorni, …".
22. L’art. 25 (Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile dell’introduzione di biocarburanti e altre misure per abbattere le emissioni di CO2) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
23. L’art. 26 (Modifiche alla L.R. 29/2006) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
24. Il comma 2 dell’art. 31 (Disposizioni in materia di economie vincolate relative a programmi di edilizia residenziale pubblica) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
25. L’art. 32 (Modifica alla L.R. 29/2006 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 46/2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 – Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 47/2005 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 – bilancio pluriennale 2006 – 2008) - 1° Provvedimento di variazione) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
26. L’art. 49 (Contributi all’ARSSA) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
27. Il comma 6 dell’art. 51 (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è sostituito dal seguente:
"6. Le acque reflue degli impianti di depurazione sono riusate dai Consorzi di Bonifica prioritariamente a scopo irriguo".
28. Il comma 7 dell’art. 51 (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
29. L’art. 53 (Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 46) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
30. L’art. 58 (Modifiche ed integrazioni all’art. 153 della L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture". A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l’art. 153 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005).
31. L’art. 61 (Finanziamento corsi di formazione) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è sostituito dal seguente:
"Art. 61 - Finanziamento corsi di formazione
1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema integrato regionale di Formazione e Istruzione, procede ad organizzare i corsi di formazione di cui alla L.R. 6 luglio 2006, n. 23 (Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada") .
2. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 20 mila, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 91502 - U.P.B. 10.01.003 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".
32. L’art. 63 (Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento di capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A.) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
33. L’art. 68 (Modifiche alla L.R. 7/2007) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture". A decorrere dalla medesima data vigono nuovamente le disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all’esodo).
34. L’art. 70 ( Modifiche alla L.R. 41/1973 ) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture". A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo).
35. L’art. 75 (Contributo al Consorzio CONIN – Comune di Nereto - TE) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
36. L’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 76 (Contributi L.R. 56/2001) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è sospesa fino a nuova previsione normativa.
37. L’art. 77 (Sostegno ad eventi e manifestazioni di rilievo regionale) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
38. L’art. 78 (Manifestazioni sportive di interesse regionale) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture". A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l’art. 9 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione).
39. L’art. 80 (Rifinanziamento Cooperativa Trisomia 21) della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" è abrogato.
40. All’Allegato "B" della L.R. 34/2007 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" la variazione in diminuzione del capitolo di spesa 101302 - U.P.B. 07.01.002 denominato: "Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez", pari ad € 300 mila, è eliminata.
41. Il comma 31 dell’art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla L.R. 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.
42. Il comma 42 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 è abrogato.
43. Limitatamente all’anno 2007 l’efficacia delle disposizioni contenute nel comma 47 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 è sospesa fino a nuova previsione normativa.
44. Il comma 59 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 è sostituito dal seguente:
«Per l'anno 2007 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilito in € 400 mila ed iscritto nell'ambito della U.P.B. 09.02.002 sul capitolo di spesa 242434 denominato: "Contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi art. 11, L.R. 77/2000 e art. 7 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7". La competente Direzione Turismo ed Attività Sportive provvede con propri atti al trasferimento delle risorse. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)».
45. Il comma 63 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 è sostituito dal seguente:
«Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) è sostituito dal seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2007, in € 350 mila si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB 06.02.002 capitolo 182450 denominato: Interventi per la intermodalità regionale - L.R. 29 novembre 2002, n. 28».
46. Il comma 78 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla L.R. 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.
47. Il comma 79 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla L.R. 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.
48. La L.R. 31 luglio 2007, n. 31 ( Provvidenze per l’ammodernamento, l’ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell’attività golfistica) è abrogata.
49. Il capitolo di entrata 03.02.001 – 35023 è ridenominato "Refluenze in favore della Regione derivanti dalle procedure di cartolarizzazione dei debiti sanitari". Le entrate conseguite sono destinate alla copertura dei debiti e dei deficit del Servizio Sanitario Regionale.
50. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 – Bilancio pluriennale 2007-2009) sono apportate le modifiche come da prospetto "Allegato A" di cui alla presente legge, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
51. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) di cui al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con L.R. 48/2006, è modificato dall’ "Allegato B" di cui alla presente legge.
52. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla L.R. 48/2006 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 – Bilancio pluriennale 2007-2009) sono apportate le variazioni in termini di sola cassa agli stanziamenti dei capitoli di entrata e della spesa come riportate nel prospetto di variazione "Allegato D ".
53. In attuazione delle disposizioni della delibera CIPE che fissa in € 2.046.462.932,00 il fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2007 da finanziare mediante impiego di risorse regionali, la spesa sanitaria riconducibile all’ex Fondo Sanitario Regionale è iscritta nel bilancio regionale ai capitoli di spesa ed ai corrispondenti stanziamenti di competenza come riportato nell'"Allegato C".
54. Il comma 2.1 dell’art. 4 della L.R. 60/2001 è sostituito dal seguente:
«2.1. In attesa di adozione di norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 i trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di 2000 a.e. e recapitanti in acque superficiali e di 10.000 a.e. recapitanti in acque costiere, sono quelli previsti dalla L.R. 43/1981».
55. Per l’anno 2007, l’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo è autorizzata ad operare in deroga ai limiti di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. 28.12.2006, n. 47, in relazione alle iniziative specifiche di cui è affidataria con provvedimenti formali della Regione Abruzzo e alla definizione di pendenze debitorie in sede giudiziale.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 Ottobre 2007
Ottavino del turco
Segue allegato