L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati fa fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,

-    al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;

Considerato che la Giunta Regionale con Delibera n. 351 del 12 aprile 2007 ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Viste le richieste del 23.01.2006 avanzate dalla Società Sidital s.r.l. con sede legale in Perugia Via della Valtiera n° 91, di seguito “Proponente”, acquisite con prott. n. 649 e n. 650 del 25.01.2006 per l’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03, alla costruzione e all’esercizio dei due impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da ubicarsi rispettivamente a Santa Teresa nel Comune di Spoltore (PE) e a Villanova nel Comune di Cepagatti (PE);

Dato atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 in data 13.02.2006 è stato dato avvio ai procedimenti in maniera congiunta e contestualmente è stata indetta la prima conferenza dei servizi del 02.03.2006;

Dato atto che tale conferenza dei servizi è stata definita da tutti i presenti preliminare;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 11 D.P.R. 327/2001, in data 05.09.2006, si è proceduto alla comunicazione di avvio dei procedimenti nei confronti dei soggetti interessati;

Preso atto che nell’ambito della prima conferenza dei servizi del 17/10/2006 è stata fatta richiesta di documentazione integrativa e sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle seguenti Amministrazioni, ciascuno per la propria competenza:

-    Comune di Spoltore (PE),

-    Comune di Cepagatti (PE),

-    Comune di San Giovanni Teatino (CH),

-    Provincia di Pescara - Settore Tutela dell’Ambiente;

Preso atto della documentazione completa relativa ai progetti definitivi dei due impianti idroelettrici, depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA;

Preso atto che nell’ambito della conferenza dei servizi conclusiva del procedimento, tenutasi il 21/12/2006, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle seguenti Amministrazioni:

-    Provincia di Pescara - Servizio Pianificazione del Territorio,

-    Genio Civile Regionale – uffici di Pescara,

-    Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise,

-    Arta Dipartimento Provinciale di Pescara;

Preso atto altresì che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti ulteriori pareri favorevoli e verifiche:

-    Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali con Giudizio n° 785 del 10/10/2006 sulla verifica di compatibilità ambientale - prot. 4505/06 del 23/10/2006,

-    Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con il nulla osta ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 - prot. 6704/2006 del 23/10/2006,

-    Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva e ASL di Pescara – prot. 2516/14 del 30/01/2007,

-    Arta Dipartimentale di Pescara – prot. 6902/SFPE-DO del 24/11/2006 e prot. 0096/DIP del 08/01/2007,

-    Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. Protezione Civile. Attività di relazione politica con i paesi del mediterraneo - Servizio OO.II. e Gestione dei Fiumi e Servizio Acque e Demanio Idrico – prot. RA/2006/42508 del 12/05/2006 e prot. 7060 del 27/05/2004,

-    Provincia di Chieti – Settori Urbanistica e Ambiente - prot. 28007 del 30/04/2007 e rettifica con nota del 01/06/2007,

-    Direzione Regionale Trasporti – prot. 8379/DE3 del 13/10/2006,

-    Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – prot. 613/III BT del 24/01/2007,

-    Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise prot. 550/3°/DB del 18/01/2007,

-    Comune di Cepagatti con nota di conferma del parere prot. 23118 del 21/12/2006 e successiva nota del Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA datata 25/05/2007,

-    Ufficio Autorità dei Bacini di rilevanza Regionale a seguito di nota del Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA prot. 3614/ENau del 12/03/2007;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l’istruttoria congiunta può considerarsi favorevolmente conclusa;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007);

Rilevato inoltre che  ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03 “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” con la conseguenza che l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio oltre che alla dichiarazione di pubblica utilità;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende integralmente riportato, facendo salvi, limitatamente all’impianto di Cepagatti, gli eventuali effetti del Decreto del Presidente della Repubblica di definizione del ricorso straordinario proposto da Gallerie Commerciali S.p.A., in data 21/04/2007 contro Regione Abruzzo - Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Comune di Cepagatti, nonché per entrambi gli impianti, l’obbligo di corrispondere l’importo relativo alla compensazione ambientale, secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06.

Art. 1

La Società Sidital s.r.l. con sede legale in Perugia, Via della Valtiera, 91, loc. Collestrada, alla costruzione e all’esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da realizzare rispettivamente in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE) i quali, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio oltre che alla dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 21/12/2006 e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    “che il fiume Pescara venga reso navigabile come da classificazione CEMT di 2a classe”;

-      “adeguamento del progetto per la conca di risalita delle barche prevedendo  per essa parametri così come previsti per le linee navigabili di 2a classe”;

-      “l’autorizzazione unica è subordinata alle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione, in particolare per gli aspetti che riguardano la polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904. La ditta ha l’obbligo di comunicare, per le finalità della normativa richiamata, l’inizio dei lavori”;

-      “predisporre un opportuno sistema di preallarme piene collegato alla diga ENEL di Alanno”;

-    “ad impianti avviati e nella fase di piena operatività degli stessi, il proponente deve effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (ambienti abitativi e aree esterne utilizzate da persone e comunità)” le cui risultanze dovranno essere tempestivamente trasmesse al dipartimento Arta Abruzzo di Pescara al Servizio della ASL di Pescara”;

-    il cavidotto “dovrà essere interrato ad una distanza minima di 0,90 m dal margine della pista di cui segue il tracciato”;

-    “i lavori di scavo previsti nell’ambito dei lavori in oggetto dovranno essere eseguiti sotto controllo archeologico, al fine di garantire che non rechino nocumento ai resti archeologici esistenti nella zona, che sono tutelati dal suddetto D.L.vo 42/2004 e dalle norme di salvaguardia del vigente P.R.G. dei Comuni di Cepagatti e Spoltore.”;

-    “siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazione interrate esistenti”;

-      l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise del Ministero delle Comunicazioni”;

-    il proponente deve adottare “tutti gli accorgimenti tecnici e funzionali finalizzati a contenere il sollevamento e la dispersione di polveri originate dal transito dei mezzi e alla movimentazione di terra. Per il rumore nella fase di cantiere la ditta deve adottare tutti gli accorgimenti finalizzati al contenimento dello stesso e se qualora tale obiettivo non sia tecnicamente e operativamente raggiungibile possa farsi ricorso alla richiesta di deroga al Comune competente”;

-    il proponente deve eseguire “la caratterizzazione dei sedimenti da effettuarsi prima della movimentazione dei terreni, le cui risultanze devono essere inviate al Responsabile del Procedimento”;

-    il proponente si deve impegnare formalmente nei confronti della Provincia di Pescara: “ad apportare eventuali modifiche all’argine in sponda sinistra al fine di raccordarlo alle opere previste nel Progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Pescara; a realizzare il progetto in argomento, apportando eventuali modifiche in corso d’opera, al fine di raccordarlo al progetto dei Lavori di disinquinamento del Fiume Pescara e valorizzazione territoriale: pista ciclabile e navigabilità del Fiume”;

-    eventuali “problemi sanitari dovuti all’eccessiva infestazione di insetti nelle zone umide, causati dalla realizzazione e gestione degli impianti, sono posti a carico del proponente che ha l’obbligo di attivarsi a seguito della segnalazione degli enti interessati, secondo le metodologie proposte”.

Il Proponente è obbligato altresì,

a)   a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

b)   a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione degli impianti e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) a stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o a versare un deposito cauzionale a favore dei Comuni interessati, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

c)   a corrispondere sin dall’attivazione degli impianti l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

d)   a versare l’importo relativo alle spese istruttorie e per i relativi controlli così come previsto dall’art. 7 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007), entro 30 giorni dall’emanazione del presente provvedimento fornendone idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento, al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle opere connesse all’esercizio degli stessi deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione redatta nei modi di legge, con la quale si attesti che gli impianti e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento degli impianti e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente ciascun impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente ai Sindaci dei Comuni di Spoltore (PE), Cepagatti (PE), San Giovanni Teatino (CH), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio degli impianti la società Sidital S.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso ai medesimi.

Le attività di vigilanza  e controllo relativamente al corretto funzionamento degli impianti e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Il Proponente concorderà con l’Arta Dipartimento Provinciale competente per il territorio e la ASL di Pescara le modalità relative al monitoraggio da effettuare nell’area golenale interessata e influenzata dall’intervento sia durante la fase di cantiere che durante l’esercizio.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione degli impianti, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse  condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

La Società, in qualità di concessionario delle concessioni idroelettriche rilasciate dalla Regione Abruzzo con DN/58 del 09/09/2004 e DN/68 del 10/11/2004 per l’impianto di Villanova nonché con DN/57 del 09/09/2004 e DN/67 del 10/11/2004 per l’impianto di Santa Teresa, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del TU 327/2001, è delegata all’esercizio dei poteri espropriativi disciplinati dal medesimo TU 327/2001.

Art. 9

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Sidital s.r.l. – Sede legale Via della Valtiera, 91, loc. Collestrada - 06080 Perugia nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la relativa pubblicazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

per il Dirigente del Servizio

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi