Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 208, comma
12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e
s.m.i e della L.R. n°83/2000 e s.m.i., per giorni quarantacinque, a favore del
Comune di Navelli , l’Autorizzazione Regionale al conferimento temporaneo, di
cui alla nota n° 15159/DN3 del 01.08.2007,
dei rifiuti solidi urbani nella discarica intercomunale ubicata in
località Pagano nel Comune di Navelli;
2) di stabilire che la presente proroga decorre
a partire dal 1 ottobre 2007;
3) di stabilire che la proroga di cui al punto 1) è concessa alle seguenti
condizioni e prescrizioni:
- Rispetto delle prescrizioni riportate
nella nota n° 15159/DN3 del 01.08.2007,
richiamate in premessa;
- Conferimento dei soli rifiuti
autorizzati con Ordinanza n° 72 del 03.09.2001;
- Rispetto del cronoprogramma degli
adempimenti necessari per ripristinare la funzionalità della discarica, di cui
alla nota prot. n°2606 del 27.09.2007 del Comune di Navelli;
- Trasmissione alla Amministrazione
Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. Dipartimentale di L’Aquila dei formulari
inerenti lo smaltimento del percolato sia da nuovo invaso che da quello non più
in uso, nei tempi indicati nel documento congiunto ARTA-Provincia di cui alla
nota prot. n. 49591 del 28.09.2007, richiamata in premesssa;
4) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente
6) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13
(Quanto, a seguito di controlli
successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,
quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto
nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo
03.04.2006 N° 152;
7) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
8) di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui un
esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Comune di Navelli;
9) di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;
10) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18. del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale)
N° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
11) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini