LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Visto il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”, che abroga il D. Lgs. 372/99, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2;
Visti gli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, concernente disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Vista la Legge regionale n. 27 del 9 agosto 2006 concernente disposizioni in materia ambientale;
Vista la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: “D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Ritenuto necessario regolamentare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni aventi valore di AIA ex comma 1 art. 9 D.Lgs. 59/05 integrando con nuovo specifico articolo la DGR citata;
Dato atto che il Direttore della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi in calce la propria firma,
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa e che in questa sede si intende riportato,
1. di integrare l’allegato B alla DGR 461/06 aggiungendo il seguente articolo:
Art. 8. Autorizzazione avente valore di AIA
L’”Autorizzazione avente valore di AIA” ex comma 1 art. 9 D.Lgs. 59/05 ha una durata massima di 1 anno. Essa può essere rilasciata agli impianti esistenti, ex lett. d) comma 1 art. 2 D.Lgs. 59/05, che dichiarino con apposita autocertificazione ex DPR 445/00:
- Di aver presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini stabiliti dai calendari emanati dall’Autorità Competente;
- Di aver ricevuto regolare avvio del procedimento;
- Di aver espletato e concluso la procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7 art. 5 D.Lgs. 59/05;
- Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività e che le stesse siano in corso di validità;
- Di rispettare le migliori tecniche disponibili di cui all’art. 7 D.Lgs. 59/05;
“L’autorizzazione avente valore di AIA” proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.
“L’autorizzazione avente valore di AIA” deve contenere il piano di monitoraggio e controllo
Il rilascio dell’AIA sostituisce la “autorizzazione avente valore di AIA”.
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo .