Il dirigente del servizio

Omissis

Determina

1)   DI PROROGARE la validità temporale dell’autorizzazione reg.le rilasciata con provvedimento n. DF3/71/02 del 27.09.2002, a favore del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano (CH) - ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., per l’esercizio della discarica consortile per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, classificata alla fase D1 dell’allegato B del decreto legislativo del 3.04.2006, n. 152, ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), identificabile al foglio catastale n. 57, particelle interessate n. 110, 38, 35, 103, 104 e 40 del Comune di Lanciano, e che in seguito ad un riordino catastale, con relativo frazionamento, la discarica attualmente insiste sullo stesso terreno individuato catastalmente allo stesso foglio 57 del Comune di Lanciano, ma sull’unica p.lla 4132, per una volumetria residuale alla data del 30.06.2007, pari a mc 813.050,80;

2)   DI STABILIRE che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) e 2) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, precisando che lo stesso e i provvedimenti autorizzativi connessi saranno riformulati nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3)   DI STABILIRE che i codici ammissibili all’impianto sono riportati nell’allegato A1 della nota dell’Arta del 21.09.2007 n. 6351, pare integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), con la prescrizione che per i rifiuti non classificati dalla legge come rifiuti urbani, debbano essere oggetto di specifica regolamentazione comunale, ai sensi dell’art. 198 del D Lgs. n. 152/06 e che siano scrupolosamente rispettate le scadenze previste dalla citata L. 29.12.06, n. 296;

4)   DI PRESCRIVERE il rispetto di quanto altro stabilito nella nota dell’A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di Chieti del 21.09.2007, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

5)   DI RICHIEDERE al competente Dipartimento Prov.le dell’Arta, nel limite temporale di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione del presente provvedimento, di relazionare dettagliatamente in ordine alla tempistica ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento inerente il Piano di Adeguamento, in merito al cui contenuto lo scrivente Servizio, valuterà l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

6)      PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   DI RICHIAMARE il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano - autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   DI CONFERMARE quanto altro stabilito e prescritto nelle precedenti autorizzazioni, per quanto applicabile;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

12) DI REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Via S.P Pedemontana, loc. Cerratina Lanciano (CH);

13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini