GIUNTA REGIONALE

Omissis

la GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:  

a)   prendere atto che il Comune di Villamagna (CH), con deliberazione consiliare n. 51 in data 27/11/06, trasmessa con nota prot. 5703 del 05/12/06 e allegata al presente provvedimento, ha richiesto alla Regione Abruzzo l’autorizzazione all’alienazione di alcuni immobili costituenti il patrimonio della ex IPAB Istituto “De Piis”- estinta con deliberazione G.R. n. 851 del 12/09/05, assoggettati ai vincoli previsti dalla L.R. 110/98, al fine di reperire risorse economiche necessarie a finanziare in parte l’intervento di ristrutturazione dello stabile sede della IPAB medesima, da destinare ad uffici e servizi per attività sociali ed assistenziali;

b)   prendere, altresì, atto che, dalla “Relazione tecnica” relativa al progetto di ristrutturazione e adeguamento dell’ex Istituto “De Piis” e dal correlato “Quadro economico”, allegati alla citata deliberazione consiliare n. 51/06, rispettivamente sotto le lettere “C” e “B”, emerge l’intento dell’Amministrazione comunale di Villamagna di pervenire al miglioramento e al potenziamento dei servizi sociali erogati, mediante una più funzionale allocazione nell’edificio ex sede dell’istituto di uffici e servizi, tra cui quelli riferiti ai livelli essenziali di assistenza - LIVEAS - previsti dal vigente PSR, quali il Segretariato sociale e il Centro diurno anziani, conseguendo indubbi vantaggi per l’utenza;

c)   constatare che, dagli immobili per i quali si richiede l’autorizzazione all’alienazione, allo stato attuale si ricavano rendite per affitti annui di appena € 2.420,00, per cui, attualizzando tali proventi, appare di tutta evidenza la convenienza economica derivante dalla prevista alienazione;

d)   autorizzare, ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 110/98, il Comune di Villamagna (CH) a procedere all’alienazione dei sotto indicati immobili, costituenti il patrimonio della ex IPAB Istituto “De Piis”, trasferito al comune stesso a seguito di estinzione della istituzione medesima, con obbligo di determinare l’importo da porre a base d’asta, nel procedimento di alienazione ad evidenza pubblica, tenendo conto del valore di stima definito con la perizia del Tecnico comunale allegata alla predetta deliberazione C.C. n. 51/06, nonché di tutte le spese già sostenute e da sostenere per lo svolgimento della gara e per l’aggiudicazione, compresi gli eventuali oneri e imposte connessi: 

 

1) appezzamenti di terreno e fabbricato rurale in via di Chieti
(individuati in N.C.T. del comune di Villamagna al foglio 2, particelle 215, 218, 219, 220 e 224)

€ 192.472,00

2) terreno e fabbricato rurale in contrada Val di Foro
(individuati in N.C.T. del comune di Villamagna al foglio 5, particelle 106 e 107)

   52.502,00

3) immobili siti in via F. De Piis
(individuati in N.C.T. del comune di Villamagna al foglio 8, particelle 146, 4018, 1166 e 4243)

€ 159.381,90

4) fabbricato in Via dell’Educandato angolo Vicolo Orlando, n. 9
(riportato in N.C.E.U. del comune di Villamagna al foglio 8, particella 446, sub. 2, A5, rendita catastale € 42,35)

   48.003,80

                                                                                                Totale

€ 452.359,70

 

e)   stabilire che l’alienazione deve avvenire, in ogni caso, a seguito di esperimento di regolare procedura ad evidenza pubblica e che il Comune di Villamagna (CH) deve provvedere, con fondi propri, al finanziamento della spesa risultante dalla differenza tra la somma che si ricava dall’alienazione ed il costo complessivo dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio sede dell’ex Istituto De Piis, stimato complessivamente in € 670.000,00, giusta apposita attestazione di congruità rilasciata dal Tecnico comunale;

f)    porre obbligo al Comune di Villamagna (CH) di comunicare al competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” della Giunta Regionale l’avvenuta alienazione e dimostrare anche l’effettivo impiego delle somme derivanti dalla vendita stessa nella realizzazione dell’intervento di ristrutturazione programmato con la deliberazione di C.C. n. 51/06, fermo restando, in ogni caso, il vincolo di destinazione dell’edificio ex sede dell’Istituto De Piis ad attività e servizi socio-assistenziali;

g)   disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.