Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 38 depositato il 17 settembre 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Contro

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in L'Aquila

per la declaratoria di incostituzionalità
e conseguente annullamento

della legge della Regione Abruzzo del 25 giugno 2007, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del giorno 11 luglio 2007, recante “il Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. E conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 329/2004”, con specifico riguardo agli artt. n. 3, 5 e 6, nonché in via consequenziale agli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, per contrasto con gli articoli 3,41, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione.

e a ciò a seguito

della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 30 agosto 2007.

1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 del 11luglio 2007, risulta pubblicata la legge regionale 25 giugno 2007, n. 16, recante norme in materia di “Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità commerciale non superiore a 13 m.c. E conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 329/2004”.

La legge regionale - dopo avere indicato le finalità da essa perseguite, ossia le modalità di monitoraggio e verifica sul funzionamento e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c., m attuazione della disciplina statale e dei controlli di esercizio previsti dal D.M. 23 settembre 2004 (art. 1) - contiene una serie di disposizioni che, per migliorare comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate.

Art. 2
Disposizioni tecniche

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l’istallazione e l’esercizio del deposito, da inoltrare all’Ufficio urbanistico del Comune di competenza. La denuncia è corredata della seguente documentazione:

a)             indicazione del soggetto richiedente;

b)  località ed ubicazione del deposito;

c)   progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato;

d)             dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: “Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;

e,)             dichiarazione dell’interessato di aver già inviato, all’Assessorato regionale alla Sanità i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.

2.   In mancanza della dichiarazione di cui alla lett e), le amministrazioni comunali comunicano all’interessato il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a formalizzare la comunicazione di cui alla lett. e) dandone evidenza all’amministrazione comunale.

3.   In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero d’incompletezza dei dati inviati, l’amministrazione comunale adotta ogni opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di formazione del silenzio assenso di cui all’art. 20 della Legge 7 agosto 1990. n. 241 relativa a “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 relativa a “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.

4.   In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b,), c,), d) l’Assessorato alla Sanità procede d’ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

3.   Ai fini dell’iscrizione nei suddetti elenchi gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell’ambito di un protocollo di interesse redatto con la Giunta regionale.

Art. 4
Disposizioni in materia di verifiche

1.                  L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle ASL competenti per il territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi all’effettiva esecuzione delle verifiche decennali di citi al D.M 23 settembre 2004, nonché quelle di funzionamento e di integrità introdotti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 329 dell’1.12.2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplica rive della competente Direzione, provvedono con il Servizio ispettivo a eseguire i prescritti controlli redigendo una relazione in base all’allegato A della presente legge.

2.   In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito, verificandone l’effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all’art. 2 della presente legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.

3.   Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4 e 4. comma 2, peraltro, non sembrano conformi al principi costituzionali. Come già rilevato, infatti l’art. 2 stabilisce che i depositi di gpl di nuova istallazione siano soggetti alla denuncia, corredata da corposa documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l’istallazione e l’esercizio del deposito e che la mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento dell’attività e la rimozione dei suoi effetti (artt. 2, comma 2, e 4, comma 2).

Tali disposizioni, peraltro, si pongono in contrasto con la normativa statale costituente principio fondamentale dell’ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. e di semplificazione dell’azione amministrativa.

La normativa statale vigente in materia ha infatti eliminato l’obbligo della denuncia di inizio attività per i serbatoi di gpl di capacità complessiva non superiore a 13 mc., nonché l’obbligo della redazione del progetto ai fini delle riposizioni di prevenzione incendi. In particolare, l’art. 17 del D.Lg.vo 22 febbraio 2006, n. 128 ha previsto che “l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera “e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività”.

L’assoggettamento a “denuncia di inizio attività” (D.I.A.) - in aggiunta al normale iter amministrativo previsto dalla specifica normativa statale vigente, - si pone pertanto in contrasto non solo con l’art. 17 del D.Lg.vo n. 128/2006, ma anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all’articolo 1; comma 2, della legge n. 241/199 e successive modificazioni, provocando una lesione dell’articolo 97 della Costituzione.

A ciò aggiungasi che la notevole documentazione da allegare alla DIA. comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell’articolo 3 della Costituzione, sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Con particolare riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale in esame, relativa alla redazione del “progetto esecutivo”, va evidenziato che in ambito nazionale il D.P.R. n. 2 14/206 ha eliminato l’obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di gpl, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati già dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione. Pertanto, ne deriva un evidente contrasto con la legislazione nazionale, con conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.

3.   Anche l’Art. 4, dell’impugnata legge regionale, il quale detta disposizioni in materia di verifiche, presenta violazioni delle norme statali di riferimento, nonché di principi costituzionali.

Al riguardo, si fa presente che la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo all’art. 1, comma 7, lettera c) e d), la competenza dello Stato sia per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle nome tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia importata, prodotta, distribuita e consumata, sia per l’emanazione delle nome tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. A tale riguardo, la citata norma regionale non tiene adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a ciò che è stato stabilito dal D.M. 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche. La normativa regionale, peraltro, non può derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, proprio per non creare disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Si rappresenta per completezza, che la Regione con successivo provvedimento legislativo, che per quanto consta risulta in fase di pubblicazione, ha provveduto a modificare il disposto di cui all’art. 2 sopra censurato. La nuova formulazione di tale articolo prevede ora che le nuove istallazioni dei depositi siano assoggettate a comunicazione di nuove istallazioni e non più a denuncia di inizio attività, ma continua a mantenere l’obbligo di allegare alla comunicazione una consistente documentazione.

Attesa la permanenza di tale gravoso obbligo, si ritiene che non possano considerarsi superate le sollevate censure.

Per tali ragioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

Che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 25giugno2007.

Si depositeranno, con l’originale notificato del presente ricorso:

1)   estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e della relazione allegata al verbale;

2)   copia della legge regionale impugnata.

Roma, 5 settembre 2007

L’Avvocato dello Stato

Enrico Arena