IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Considerato che con nota n. DGVA/25842/P del 12/07/2006 il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previdente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006 nonché la revoca dei rimanenti numeri;

Visto il Decreto Ministeriale del 27/11/1995 n. prot. 600.7/24475/80.11/6759 per l’assegnazione del numero di riconoscimento 896/S alla ditta “Quartiglia Alessandro”, ai sensi del D.Lgs 286/94, per il sezionamento di carni fresche;

Visto il Decreto Ministeriale del 25/03/1997 n. prot. 600.7/24475/80.11/1976 per l’assegnazione del numero di riconoscimento 896/P alla ditta “ Centro Quartiglia s.r.l.”, ai sensi del D.P.R. 227/92, per la produzione di carni macinate;

Acquisito il fascicolo, trasmesso dall’Az. U. S. L. di Teramo col n° Prot. 448 del 23/04/2007 contenente, tra gli altri documenti, l’istanza del signor Quartiglia Alessandro, legale rappresentante, della ditta “Quartiglia S.P.A.“, intesa ad ottenere il cambio della ragione sociale;

Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedenti normative di settore con il n. 896 S e 896 P della ditta citata in premessa è variato a favore della ditta subentrante “Quartiglia S.P.A. ” con sede legale in C/da S. Lucia, n. 6 e stabilimento in Fraz. Solagna, C/da Tanesi s.n.c., 64020, Roseto Degli Abruzzi (TE);

2.   di mantenere il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

8 9 6 S

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti precedentemente elencati e cioè;

STABILIMENTO per il sezionamento (ex D.Lgs. 286/94)

STABILIMENTO per la produzione di carni macinate (ex D.P.R. 223/92)

3.   di dare atto della decadenza, ai sensi del 2° capoverso della nota ministeriale del 12/07/06,del seguente riconosciuto 896 P assegnato allo stabilimento, ai sensi della normativa richiamata e previdente ai regolamenti costituenti il pacchetto igiene;

4.   Il Sig. Quartiglia Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

5.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. U. S. L. di Teramo (TE);

6.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli