IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Visto l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 28/04/2000 n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, art. 24;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero ei rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25 febbraio 2004;

Vista la D.G.R. 03.08.2007, n. 790 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05/09/07;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DF3/88 del 16/09/05 con la quale la Società A.C.I.A.M. S.p.a. è stata autorizzata all’esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. AZ S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la nota prot. 1227 del 12/07/07 con la quale la Società A.C.I.A.M. S.p.a. comunica che l’esercizio dell’impianto di trattamento mobile r.s.u., identificato con il numero AZ S05 AC attivato nell’area attrezzata e predisposta nel territorio a servizio della discarica “S.Lucia” di Avezzano si protrarrà fino alla data del 31/12/07;

Vista la nota prot. n. 13765/DN3 del 09/08/07 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti richiede all’ARTA, Dipartimento Provinciale di L’Aquila, il rilascio del parere tecnico in merito alla comunicazione della prosecuzione della campagna di attività della Società A.C.I.A.M. S.p.a.;

Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n. 5931 del 28/08/07 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 03/09/07, prot. n. 16797/DN3, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

Omissis……si esprime parere tecnico favorevole alla richiesta di cui all’oggetto, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

-    Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 208, co. 15 del D.Lgs 152/06;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

determina

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la prosecuzione della campagna di attività dell’impianto mobile di proprietà della Società A.C.I.A.M. S.p.a. – Via Oslavia n. 6 – Avezzano - nell’area attrezzata e predisposta nel territorio a servizio della discarica S. Lucia di Avezzano fino alla data del 31/12/07, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 5931 del 28/08/07, citate in premessa e qui di seguito riportate:

-    per lo svolgimento delle singole campagne di attività la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 208, co. 15 del D.Lgs 152/06;

2)   di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:

a)   devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)  almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’istallazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla ASL, competenti per territorio;

c)   sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, delle ARPA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d)             l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’istallazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fini alla definizione positiva della procedura di VIA;

3)   di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)   il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

b)  l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

c)   per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)  in relazione alla componente rumore, l’impianto potrà essere utilizzato solo in orario notturno e deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e, comunque, nel rispetto dei limiti di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997;

e)   le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere d alla movimentazione dei mezzi;

f)   deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

g)   nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

h)   per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

i)    il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

j)   in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;

k)  tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

l)    durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

4)   di stabilire altresì, che:

a)   è fatto salvo l’obbligo di ottemperare all’onere inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 1° febbraio 2000;

b)  la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c)   si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di L’Aquila ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m);

d)  è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della L.R.83/00 e s.m.i.;

e)   è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

f)   in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

g)   la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

6)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

7)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

9)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

10) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società A.C.I.A.M. S.p.a. - Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano;

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini