IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 03.09.2005 della ditta Di Giuseppe Bruno con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Puglie n. 43, tendente ad ottenere l’autorizzazione al completamento ed ampliamento di una cava di ghiaia in località “Pretaroli” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) distinta in catasto al foglio n. 2 particelle nn. 5, 19, 32, 33, 59, 60, 74 e 75;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Acquisito ,il Nulla Osta rilasciato dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio contenuto nella nota n. 178/07 del 11.01.2007;

Preso atto del Giudizio Favorevole con prescrizioni n. 796 espresso dal C.C.R.V.I.A. il 10.10.2006 e contenuto nella nota della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali n. 5837/06 del 11.01.2007;

Sentita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 (di cui all’art. 2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 15.06.2007;

Preso atto della Convenzione rep. 1383 stipulata con il Comune di Atri (TE) in data 04.07.2007, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Preso atto della certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/8047/2007/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di Teramo il 04.09.2007;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

La ditta ditta Di Giuseppe Bruno con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Puglie n. 43, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Pretaroli” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) distinta in catasto al foglio n. 2 particelle nn. 5, 19, 32, 33, 59, 60, 74 e 75 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), in concorrenza con la polizza esistente di € 309.900,00, è stata presentata con polizza fidejussoria n. 2090040907.05 stipulata in data 04.09.2007 con la Compagnia Finanziaria Mediterranea S.p.A..

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)  I lavori di coltivazione potranno essere avviati solo in seguito alla comunicazione della ditta ed un apposito sopralluogo del Servizio Attività Estrattive della Giunta Regionale.

2)  Non è consentita l’attività estrattiva entro al fascia di rispetto di 200 ml. dai pozzi del consorzio ACA, individuata in planimetria con il lotto “B1” e parte del lotto “A1”, che deve essere opportunamente segnalata con apposita picchettazione e ripristinata secondo il progetto approvato entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto;

3)  Il terreno vegetale proveniente dallo scotico preliminare deve essere interamente riutilizzato per il ripristino ambientale della cava in oggetto;

4)  Al termine dei lavori di estrazione la ditta Di Giuseppe è obbligata al ripristino del tracciato attuale del canale secondo la sezione indicata dall’Ing. Ferretti, tecnico incaricato dei lavori di Urbanizzazione della Z.I. Stracca, sulla base dello specifico impegno assunto e sottoscritto in data 20.02.2007 nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 14.620,00 e complessivamente mc. 73.100,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta