IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 11-10-2005, esecutiva, veniva adottata la variante al piano regolatore generale per l’ampliamento del cimitero del capoluogo;

-    Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.U.R. n. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, l’avviso di deposito è stato pubblicato sul B.U.R.A. n. 65 del 30-12-2005 e sui quotidiani a diffusione regionale “IL CENTRO” e “IL MESSAGGERO”;

-    Il deposito per la libera visione ha avuto inizio in data 02-01-2006 e che il termine utile per la presentazione delle osservazioni scadeva dopo 45 giorni dalla pubblicazione e quindi in data 16-02-2006;

-    Avverso detta variante al P.R.G. è pervenuta una sola osservazione in data 16-02-2006, recepita al protocolla generale al n. 4566 in data 21-02-2006;

-    Con deliberazione n. 34 in data 14-07-2006 il Consiglio Comunale ha stabilito di non accogliere l'osservazione pervenuta;

-    Con nota in data 06-10-2006, prot. n. 26124 è stata effettuata la trasmissione degli atti alla Provincia di Pescara, ai sensi dell'art. 10, comma 6 della L.U.R. n. 18/83 e successive modifiche e integrazioni;

-    Con nota in data 30-10-2006, prot. n. 28124 è stata convocata, Conferenza dei servizi, da tenersi in data 20-11-2006, ore 10,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3 della L. n. 241/90, alla quale sono stati invitati:

-             Provincia di Pescara - Servizio Pianificazione Territoriale - Sezione Urbanistica Provinciale;

-             Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per l'Abruzzo;

-    Regione Abruzzo - Genio Civile Pescara;

-    Corpo Forestale dello Stato;

-    Azienda Sanitaria Locale di Pescara;

Preso atto che:

-    la Provincia di Pescara - Servizio Pianificazione del territorio, non presente alla conferenza dei servizi tenutasi in data 20-11-2006, con nota a mezzo fax in data 24-11-2006, prot. n. 30456, ha espresso parere di non contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale in vigore;

-    il Ministero per i beni culturali, non presente alla conferenza dei servizi tenutasi in data 20-11-2006, con nota in data 02-02-2007, prot. n. 3048, ha ritenuto di non dover esercitare il potere di annullamento, previsto dal comma 3 dell'art. 159 del D.L.vo 22-01-04 n. 22, in quanto non si rilevano elementi di illegittimità;

-    la Regione Abruzzo - Genio Civile Pescara, non presente alla conferenza dei servizi tenutasi in data 20-11-2006, con nota in data 27-06-2007, prot. n. 16156, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74;

-    l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, non presente alla conferenza dei servizi, con nota a mezzo fax in data 11-12-2006, prot. n. 31766, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

a)   Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzati in modo da ridurre al minimo l'entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata;

b)             Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;

c)   La regimazione e l'allontanamento delle acque interessanti l'area dell'insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;

d)  Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti anorma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso di acque (impluvi o corsi d'acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici;

-    L'Azienda Sanitaria locale di Pescara, presente alla conferenza dei servizi tenutasi in data 20-11-2006, chiede che nelle conclusioni della relazione geologica sia chiaramente valutata l'idoneità dell'area interessata all'amplaimento in relazione a quanto previsto dall'art. 57 (punti 5 e 7) del D.P.R. 285/90 e che sia specificata l'ampiezza della fascia di rispetto;

-    Con nota in data 24-07-2007, prot. n. 18906 il geologo incaricato dott. Fabrizio Petrini ha rimesso nuova relazione geologica contenente quanto richiesto dalla A.S.L. di Pescara in riferimento all'art. 57 (punti 5 e 7) del D.P.R. 285/90;

Ritenuto:

-    che la nuova relazione geologica soddisfi quanto richiesto dalla A.S.L. di Pescara in riferimento all'art. 57 (punti 5 e 7) del D.P.R. 285/90;

-    che siano da accogliere le prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara;

-    che sia opportuno specificare che la fascia di rispetto ha una ampiezza di 50,00 mt.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo 18-08-2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18-08-2000 n. 267, quali risultano dall’allegato “A”;

Presenti e votanti n. 17

Con voti:

FAVOREVOLI 17, unanimi palesi

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)   Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   Di approvare la variante al Piano Regolatore Generale per l'ampliamento del cimitero del Capoluogo secondo la cartografia predisposta dal settore Urbanistica e Territorio che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante della presente delibera;

3)   Di accogliere le prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, riportate in premessa;

4)   Di specificare che la fascia di rispetto ha ampiezza di 50,00mt.;

5)   Di disporre per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 11/99 e modifiche.