IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1)   di rettificare il punto 1) della Determinazione Dirigenziale n° DN3/73 del 04.06.2007, inerente la particella identificabile nel N.C.T. del Comune di Sulmona (AQ) n° 348 del foglio 46 con la particella n° 346 del foglio 46;

2)   di obbligare il Consorzio:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul Bollettino della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 71 del 05.09.2007 ;

-    di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto la garanzia finanziaria, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D - Allegato E)  e/o a conformare la garanzia già prestata entro 120 giorni dalla data  di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

3)   di confermare quanto altro contenuto nel citato provvedimento autorizzatorio, Determinazione n° DN3/73 del 04.06.2007;

4)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida, l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152;

5)   di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Consorzio CO.GE.SA. – CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  ECOLOGICI E AMBIENTALI Via Vicenne loc. Noce Mattei – 67039 SULMONA (AQ);

6)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila; 

7)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo n° 152/2006 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

8)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini