IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del DLgs. 152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”; 

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”, art. 24, e s.m.i.;

Preso atto che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data  dall’ 01/01/2002;

Vista la D.G.R. n. 1398 del 23/11/06 avente ad oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e recupero”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DN3/1038 del 07/09/06 avente ad oggetto: D.Lgs 03.04.2006 n. 152 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti via S.P. Pedemontana – Lanciano (CH) - Rinnovo autorizzazione regionale n. 73 del 04.09.2001 inerente: l’esercizio di una piattaforma di tipo “A” ubicata in località Cerratina – Lanciano (CH) – Aggiornata con integrazione dei codici CER con Determinazione n. DN7/03 del 17.01.2006;

Esaminata la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano prot. n. 1410 del 10/05/07, acquisita agli atti in data 17/05/07 con prot. n. 8986/DN3, con la quale si richiede la sostituzione della macchina presente e non  utilizzata, con altra avente stessa funzione ma più aggiornata;

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda:

1)   elaborato tecnico nel quale sono presenti n. 2 tavole planimetriche che descrivono la situazione attuale e quella prevista in seguito alla sostituzione del macchinario;

2)   relazione tecnica che descrive le caratteristiche costruttive dell’impianto da inserire;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 8986/DN3 del 01/06/07 ha richiesto valutazioni all’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti ed all’Amministrazione Provinciale di Chieti, in merito alla variante proposta, ai sensi delle direttive indicate nella D.G.R. n. 1398 del 29/11/06;

Visto il parere dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, trasmesso con nota prot. n. 4652  del 17/07/07, acquisita agli atti in data 20/07/07 con prot. n. 14121/DN3,  di cui si riportano, qui di seguito, alcuni passaggi per  estratto: 

“…Dall’esame della documentazione pervenuta (relazione tecnica, tavola 1 e 2), si evince che la sostituzione della macchina si è resa necessaria per disporre di tecnologie più avanzate nel trattamento dei rifiuti.

Poiché tali tecnologie permettono anche l’abbattimento e recupero delle polveri prodotte in fase di lavorazione, nonché un miglioramento dell’ambiente di lavoro (riduzione delle polveri e rumore), si è del parere che la variante non sia di carattere sostanziale in quanto la sostituzione dell’impianto esistente con uno più completo ed aggiornato tecnicamente non modificano le tipologie dei rifiuti da trattare, i processi di trattamento, i quantitativi, i processi lavorativi di recupero e smaltimento, le strutture di servizio nonché i processi di trattamento.

Inoltre la riduzione delle emissioni diffuse che si generano dal trattamento, consente al Consorzio di adeguarsi a quanto richiesto al punto 3 dell’Ordinanza G.R. 4/09/2001.

Pertanto alla luce di quanto sopra si ritiene che codesto Servizio Gestione Rifiuti possa procedere alla rettifica dell’autorizzazione regionale n. 73 del 4/9/2001, rinnovata con determinazione n. DN3/1038 del 7/9/2006, inserendo nella nuova determina la nuova disposizione planimetrica  “Tavola 2 – situazione attuale con impianto sostitutivo” dell’intero complesso di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, apportando le necessarie integrazioni e/o precisazioni inoltrate dalla Ditta in oggetto a corredo della suddetta richiesta;

Visto il parere espresso dall’Amministrazione Provinciale di Chieti con nota prot. 50438 del 10/08/07, di cui qui di seguito si riportano alcuni passaggi per estratto: 

“…Dalla documentazione trasmessa dalla Regione Abruzzo, alla luce della DGR 1398 del 29/11/06, si evince che:

1.   non vi sono modifiche dalle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento;

2.   non vi sono variazioni  alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

3.   non vi sono variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%.

Pertanto la sostituzione della macchina di riduzione volumetrica, così come indicata nella nota prot. n. 1410 del 10/05/07, del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, non costituisce variante sostanziale per la piattaforma di Tipo A di che trattasi.

Dalla stessa documentazione si riscontra che il citato Consorzio ha in animo di dar corso alla prescrizione contenuta nell’atto autorizzativo n. 73/01, dotando lo stesso macchinario di apposito sistema di abbattimento delle polveri.

Dalla Relazione Tecnica risulta la presenza di un sistema di aspirazione e recupero delle polveri che, in mancanza di un convogliamento del flusso d’aria in un punto di emissione esterno, lascia ipotizzare uno scarico all’interno dell’opificio.

Riguardo alla possibile applicabilità dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), vista la mancanza di specifica documentazione agli atti, si rimanda l’analisi all’organo competente sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs 626/94.

Considerato, pertanto che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto della piattaforma di che trattasi, autorizzata con Determinazione dirigenziale n. DN3/1038 del 07/09/06;

Ritenuto di richiamare il Consorzio beneficiario del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore del Consorzio medesimo;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

1)   di stabilire che  l’attuale consistenza impiantistica della piattaforma di tipo A per la selezione e valorizzazione dei rifiuti secchi provenienti dalla raccolta differenziata, ubicata in località Cerratina – Lanciano (CH) di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, venga modificata in modo non sostanziale dalle variazioni proposte negli elaborati progettuali di cui alla Tavola n. 2 – Planimetrie - indicati in premessa, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione dirigenziale n. DN3/1038 del 07/09/2006, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

4)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

5)   di richiamare il Consorzio autorizzato:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

6)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del DLgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

8)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs. 152/06, copia del presente  provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

9)   di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano – via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina – 66034 Lanciano (CH);    

10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato