IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs. 152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”; 

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”, art. 24;

Preso atto che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data  dall’ 01/01/2002;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DF3/17 del 18/02/03 avente ad oggetto: “Proroga e unificazione delle autorizzazioni regionali rilasciate al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH), con integrazione codice CER 19 08 04 :

-    D.G.R. n. 5469 del 10/11/95, così come prorogata dal D.G.R. n. 2022 del 06/08/1998, avente per oggetto: “attività di stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari” presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

-    Ordinanza n. 85 del 17/03/2000 avente per oggetto:” Ampliamento tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi da trattare presso l’impianto esistente, già autorizzato con delibera di G.R. sopramenzionata;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DF3/85 del 02.10.2003 avente ad oggetto: “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), sede legale Via San Nicola 46 Casoli (CH) – Aggiornamento codici CER ammissibili presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti - Acquaviva del Comune di Paglieta (CH) ai sensi della Legge n° 443 del 21 dicembre 2001”;

Richiamate le disposizioni della D.G.R. n. 1398 del 29.11.2006, avente per oggetto: “ L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

Esaminata la nota del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro prot. n. 4686 del 20.10.2006, acquisita agli atti con prot. n. 9184 del 23.10.2006, con la quale si richiede la modifica del punto 3) lettera b) della Determina Dirigenziale n. DF3/85 del 02/10/2003, da” che i 100 metri cubi giornalieri sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nella giornata” a “ stabilire in 30.000 metri cubi il volume massimo complessivo dei rifiuti da trattare annualmente, con un massimo giornaliero non superiore a mc 250 e con le seguenti prescrizioni:

a)   i rifiuti debbono essere stoccati in vasche diverse e non possono essere miscelati in fase di stoccaggio

b)   i 30.000 metri cubi annuali sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nell’anno, con un massimo giornaliero di mc. 250”;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto, con nota prot. n. 9363 del 31.10.2006, valutazioni all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed all’Amministrazione Provinciale di Chieti - Servizio Tutela dell’Ambiente;

Visto il parere tecnico espresso dall’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 6758 del 23.11.2006, acquisita agli atti con prot. n. 10193 del 28.11.2006, nel quale si afferma:

“Omissis … Premesso che, l’attività che il Consorzio svolge presso l’impianto ubicato in C.da Saletti - Acquaviva di Paglieta consiste in:

“Stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari, nonché stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi”.

Premesso che,  per lo svolgimento di detta attività, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro di Casoli risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni:

-    Determinazione della G.R. n° 5469 del 10 novembre 1995, così come prorogata da D.G.R. n° 2022 del 6 agosto 1998, concernente l’attività di “stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari” presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

-    Ordinanza n° 85 del 17 marzo 2000 per “l’ampliamento delle tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi” da trattare presso l’impianto esistente già autorizzato con la Delibera di G.R. sopra menzionata;

-    Determinazione della G.R. n° DF3/17 del 18 febbraio 2003 che proroga ed unifica la G.R. n° 5469 del 10 novembre 1995 e la Ordinanza n° 85 del 17 marzo 2000 per l’attività di “stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari”, con l’ampliamento delle tipologie dei liquidi rifiuti speciali non pericolosi, integrato con codice CER 19 08 04 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane);

-    Determinazione Dirigenziale n° DF3/85 del 2 ottobre 2003 per “Aggiornamento codici CER ammissibili presso l’impianto esistente”, per i codici CER in essa disposta in elenco, che riconferma la potenzialità di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi pari a 100 mc/giorno, come somma dei rifiuti trattati nella giornata;

-    Determinazione DF3/102 del 3 novembre 2005 “autorizzazione alla sostituzione del codice CER 16 07 99 (rifiuti non specificati altrimenti), per le acque di lavaggio cassonetti R.S.U. ed R.S.A. con il codice 20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti);

Considerato che, l’elenco delle tipologie dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi con i rispettivi codici dei codici CER già autorizzati e che possono essere trattati presso l’impianto ubicato in C.da Saletti – Acquaviva di Paglieta, consiste in :

Tipologie dei rifiuti liquidi e rispettivi codici CER di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 2 ottobre 2003.

 

 

Per quanto sopra premesso:

-    Vista la nota del Consorzio datata 20 ottobre 2006 prot. n° 4686, con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n° 152 del  3 aprile 2006, della L.R. n°83/2000 comma 13 dell’art. 21, di poter ottenere l’autorizzazione alla modifica del quantitativo massimo da stoccare da 100 mc/giorno, ad un massimo giornaliero stoccabile di 250 mc, nel rispetto dei codici e dei quantitativi già autorizzati;

-    visto che l’impianto in parola ha la capacità di stoccare maggiori volumi giornalieri di rifiuti liquidi elencati nella suddetta Determinazione Dirigenziale n° DF3/85 del 2 ottobre 2003; 

in considerazione del fatto che:

-    a seguito dell’emanazione del Decreto 6 luglio 2005, relativa ai criteri e norme tecniche generali dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, molti produttori di acque reflue di vegetazione (C.E.R. 02 03 01), non hanno ancora provveduto ad ottemperare alla realizzazione di strutture idonee da adibire allo stoccaggio di tali reflui;

-    le tipologie e i codici dei rifiuti, di cui si chiede lo stoccaggio, sono gli stessi per i quali il Consorzio è già provvisto di autorizzazione;

-    non verranno apportate modifiche all’impianto in essere, nonché alle connesse apparecchiature, attrezzature e struttura di servizio;

questo Dipartimento ritiene che:

fermo restando i quantitativi massimi annui autorizzati al trattamento (30000 mc/anno) ed i quantitativi massimi da trattare giornalmente (100 mc/g), l’aumento delle quantità di rifiuti liquidi che il Consorzio richiede di poter stoccare giornalmente all’impianto (250 mc/giorno), per le considerazioni precedentemente fatte, non costituisca variante sostanziale.

Per quanto sopra, si esprime parere tecnico favorevole a quanto richiesto, ai sensi dell’art. 21 comma 13 L.R. n°83/2000 e si precisa che:

-    i rifiuti liquidi, costituiti da acque di vegetazione, devono essere stoccati nelle apposite vasche già autorizzate, identificate con il n° 9 nella piantina planimetrica inerente lo schema di flusso dell’impianto (allegata al rinnovo dell’autorizzazione DGR n. 5469 del 10 novembre 1995 e Ordinanza n° 85 del 17 marzo 2000);

-    devono essere indicati i produttori dei rifiuti liquidi conferenti all’impianto;

-    il suddetto Consorzio non deve apportare alcuna  modifica all’impianto, ai fini della gestione dei rifiuti liquidi e nessuna variazione alla potenzialità dichiarata (30000 mc/anno) dei rifiuti da trattare;

-    le acque di vegetazione non devono essere miscelate con altre tipologie di rifiuto liquido non pericolose autorizzate;

-    vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzatori relativi alle acque di vegetazione precedentemente rilasciate a favore del Consorzio in oggetto.” 

Preso atto del parere espresso dall’Amministrazione Provinciale di Chieti, in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 15.11.2006,  ove si afferma “omissis … con specifico riferimento alla nota della Regione prot. 9363 del 31.10.2006, esprime parere favorevole alla richiesta del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro in merito alla possibilità di poter stoccare acque di vegetazione presso l’impianto di contrada Saletti nelle 2 vasche già appositamente autorizzate e della capacità totale di circa 14.000 mc, a condizione che l’impianto tratti 100 mc/giorno per un totale di 30.000 mc/anno già autorizzati”;

Vista la nota dello scrivente Servizio prot. n. 11883/DN3 del 21/06/07 con la quale si richiede all’Amministrazione Provinciale di Chieti  di fornire precisazioni in merito al parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 15/11/06 considerato  che la richiesta del Consorzio fa riferimento ad un massimo giornaliero di mc 250;

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Chieti prot. 43536 del 10/07/07, acquisita agli atti in data 12/07/07 con prot. 13650/DN3, con la quale si conferma il parere  favorevole alla richiesta del Consorzio, già espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 15/11/06, si specifica che nel penultimo capoverso del verbale, allegato alla presente si evidenzia che, per mero errore di verbalizzazione, non è stato riportato ulteriore specificazione a riguardo di un massimo giornaliero di mc 250.

Pertanto si ritrasmette relativa copia della Conferenza dei Servizi con le correzioni dovute:” omissis… possibilità di poter stoccare acque di vegetazione presso l’impianto di Contrada Saletti nelle 2 vasche già appositamente autorizzate e della capacità totale di circa 14.000 mc  e per 250/mc giorno in ingresso…omissis “;

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto dell’impianto di che trattasi, presso il quale possono essere conferite le tipologie di rifiuto riportate nel testo della Determinazione dirigenziale n. DF3/85 del 02/10/2003, ferme restando le prescrizioni imposte dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti;

Ritenuto di richiamare il Consorzio beneficiario del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore del Consorzio medesimo;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

1)   di autorizzare  la modifica del punto 3) lettera b) della Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 02/10/2003, inerente la variazione del quantitativo massimo di rifiuti da stoccare da 100 mc/giorno ad un massimo giornaliero stoccabile di 250 mc, fermo restando i quantitativi massimi annui autorizzati al trattamento (30000 mc/anno) e nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, nella nota prot. n. 6758 del 23/11/06 qui di seguito riportate:

-    i rifiuti liquidi, costituiti da acque di vegetazione, devono essere stoccati nelle apposite vasche già autorizzate, identificate con il n° 9 nella piantina planimetrica inerente lo schema di flusso dell’impianto (allegata al rinnovo dell’autorizzazione DGR n. 5469 del 10 novembre 1995 e Ordinanza n° 85 del 17 marzo 2000);

-    devono essere indicati i produttori dei rifiuti liquidi conferenti all’impianto;

-    il suddetto Consorzio non deve apportare alcuna  modifica all’impianto, ai fini della gestione dei rifiuti liquidi e nessuna variazione alla potenzialità dichiarata (30000 mc/anno) dei rifiuti da trattare;

-    le acque di vegetazione non devono essere miscelate con altre tipologie di rifiuto liquido non pericolose autorizzate;

-    vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzatori relativi alle acque di vegetazione precedentemente rilasciate a favore del Consorzio in oggetto.” 

2)   di stabilire che la modifica di cui al punto 1) non costituisce variante sostanziale  ai sensi dell’art. 21 co.14 della L.R. 83/00;

3)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/85 del 02/10/2003 e della Determinazione n. DF3/17 del 18/02/03, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

4)   di prescrivere il rispetto degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 1398 del 29.11.2006, avente per oggetto: “ L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

5)   di prescrivere che nell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

7)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

8)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Casoli (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Direzione Regionale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

10) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n. 152/06, copia del presente  provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro , sede legale Via San Nicola, n. 46 - Casoli (CH); 

12) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini