LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di modificare il cap. 6 par. 6.2.1, ultimo capoverso, laddove si dice “Eventuali proroghe di natura eccezionale potranno essere concesse solo in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili e/o da fatti non imputabili all’attuatore”, con la seguente dicitura: “il termine di invio del progetto esecutivo potrà essere prorogato, in casi eccezionali, per un massimo di sei mesi, solo in presenza di circostanze ragionevoli, debitamente comprovate e motivate, da parte del soggetto attuatore; il termine di conclusione dei lavori potrà essere prorogato, per un massimo di sei mesi, soltanto in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili e/o da fatti non imputabili all’attuatore”;
2. di prevedere un’ apposita Commissione tecnica, a supporto delle attività del Servizio responsabile dell’attuazione del PRTTRA, avente il compito di predisporre e valutare gli aggiornamenti e le integrazioni da apportare al Piano con riguardo al Piano degli interventi e nominata dal Direttore Regionale dell’ Area Parchi Territorio Ambiente Energia, che la presiede, composta da dirigenti o funzionari dei seguenti Servizi:
a. Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;
b. Servizio Gestione Rifiuti: Dirigente;
c. Servizio Politica Energetica, Inquinamento acustico, Qualità dell’aria, SINA;
d. Servizio Conservazione della Natura;
3. di
disporre la pubblicazione del presente atto. per estratto, nel B.U.R.A.