LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1.   di considerare quale data utile della comunicazione di concessione del finanziamento, per fissare il previsto termine di inizio lavori decorrenti a 180 gg da tale termine, quella relativa alle note di comunicazione di benestare del contratto di mutuo, da parte degli Enti o Istituti autorizzati (CC.DD.PP., Istituto Credito Sportivo, altri istituti di credito di cui all’art. 14, comma 3 del D.L. 13/5/91  convertito dalla L. n. 202/91) come definiti dal D.M. 13/06/05, come assunte al protocollo del Comune in parola (ALL. 3);

2.   di concedere, pertanto, a sanatoria al Comune di Castelguidone (CH), per la motivazione addotta dallo stesso nelle relative richieste allegate al presente provvedimento (All. 1 e All. 2) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la proroga del termine di inizio lavori, fissando un nuovo termine di inizio lavori, il tutto come da sottoesposto prospetto nella relativa colonna individuata con il simbolo (*):

 

 

3.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.   di autorizzare il Servizio Sport, Impiantistica Sportiva a curare ogni ulteriore adempimento connesso con l'adozione del presente provvedimento;