REGiONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

Visto Il Regolamento CEE n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 193 del 25/07/2007. Tale Regolamento, è entrato in vigore il giorno 01/08/2007 ed è relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti de Minimis nel settore della pesca e reca modifica del Regolamento CE n. 1860 del 2004;

Vista la L.R. 22/2004 del 05/08/2004 concernente “Nuove disposizioni in materia di Politica di sostegno all’economia ittica” pubblicata sul BURA N. 22 ordinario il 22/08/2004;

Vista la L R n. 34 del 23/11/2005 concernente “Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima” pubblicato sul Bura Ordinario del 02/12/2005 ed in particolare all’art. 1 “Ulteriori destinazioni del Fondo Unico delle Politiche e della pesca”, e l’art. 3 che stabilisce che “Le modalità di gestione del Fondo sono definite in apposita convenzione tra la Competente Struttura Amministrativa Regionale e la Fira SPa…”,

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 701 del 16/07/2007, pubblicata sul BURA n. 46 ordinario del 17/08/2007, relativa alla concessione di contributi in regime de minimis a favore degli Imprenditori Ittici Abruzzesi che esercitano la Piccola pesca (di seguito denominato per brevità anche “aiuto de minimis”), alla destinazione per tale finalità della somma di € 1000.000,00 ed alla approvazione del Disciplinare di Concessione per l’affidamento alla Fira Spa della gestione dell’intervento, nonché alla definizione dei relativi criteri di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca;

Dato atto che in data 10/08/2007 è stata sottoscritta dal Presidente della Fira Spa, Dott. Mario Santucci, il Disciplinare di Concessione, conforme all’allegato B della DGR 701/2007 di cui all’aiuto de minimis in discorso;

Dato atto che con Determinazione n. DH8/24 del 10/09/2007 del Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale, è stata trasferita alla Fira Spa la somma di € 370.000,00 e che la stessa Finanziaria Regionale è stata contestualmente autorizzata all’utilizzo di € 630.000,00 all’interno delle residue disponibilità finanziarie già trasferite alla Fira Spa ai sensi della Legge Regionale n. 154 del 23/12/1997;

Considerato che il regolamento C.E. n. 875/2007, ha aumentato il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici, da 3.000,00 a 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

Considerato che per quanto sopra esposto le risorse a disposizione delle Fira Spa per l’attuazione dell’aiuto de minimis istituito con DGR 701/2007 sono pari complessivamente ad € 1000.000,00;

Considerato che i criteri per poter accordare gli aiuti de minimis sono specificati negli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento CE 875/2007 nonché agli art. 1, e 3 del Disciplinare di Concessione;

Considerata la necessità di fissare le modalità di Attuazione del citato aiuto de minimis di cui alla DGR 701/07 al fine di concedere i contributi previsti per singola unità da pesca emana le seguenti Disposizioni Attuative:

Articolo 1
Ambito di Applicazione e soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’aiuto de minimis sono le Imprese di Pesca che soddisfano tutti i requisiti elencati nei successivi paragrafi 1) e 2):

1)   essere armatrici, alla data del 1 novembre 2006, di una o più unità da pesca, ed essere iscritte alla stessa data nel registro delle imprese di pesca di uno dei compartimenti marittimi abruzzesi di Ortona o Pescara;

2)   essere armatrici alla data del 1 novembre 2006 di unità da pesca aventi le seguenti caratteristiche desumibili dai documenti di bordo in possesso delle ditte armatrici (ruolino di bordo e licenza di pesca):

a)   lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri;

b)  non essere autorizzati all’utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento CE n. 26/2004 della Commissione del 30/12/2003 relativo al registro della flotta Comunitaria, ovvero essere autorizzate all’esercizio della pesca con attrezzi da traino, ad esclusione delle draghe, entro le 6 miglia dalla costa.

Articolo 2
Determinazione del Contributo

Il contributo massimo erogabile ai sensi della DGR n. 701/2007, è quantificato per singola unità da pesca ed è calcolato come indicato ai successivi punti 1) e 2):

1)   L’importo dell’aiuto de minimis per singola unità di pesca non potrà comunque superare il limite di € 30.000,00 (TRENTAMILA/00) al quale dovranno essere detratti eventuali altri aiuti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalle Province o da altri Enti Pubblici in regime de minimis per la medesima unità da pesca, nel periodo 2005-2007;

2)   La somma ammissibile per unità da pesca è pari al rapporto tra la dotazione complessiva stanziata di € 1000.000,00 al netto del compenso per la Fira Spa di cui all’art. 5 del Disciplinare di Concessione, ed il numero di unità da pesca in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.

Articolo 3
Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, redatte in conformità all’allegato A (fax simile di domanda), e corredate della relativa documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Fira Spa - Via Parini, 21 - 65122 Pescara entro e non oltre 30 gg dalla Pubblicazione del presente Bando sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Le istanze dovranno essere inviate in busta chiusa recante oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario la seguente dicitura: “AIUTO DE MINIMIS PESCA”.

A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande inviate fuori termine non sono ricevibili.

Articolo 4
Fasi del Procedimento

La Fira Spa procede per le istanze trasmesse entro i termini di cui al precedente art. 3, all’istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti e determina i contributi a favore dei beneficiari attraverso la predisposizione e la formalizzazione di appositi elenchi contenenti distintamente gli ammessi ai benefici e gli esclusi.

La Fira spa potrà richiedere agli interessati integrazioni documentali ovvero chiarimenti che dovessero rendersi necessari in corso di istruttoria ovvero sulla base di specifiche Disposizioni Normative o Regolamentari assegnando a tal fine il termine massimo di 15 gg.

La Fira spa procederà entro il termine massimo del 31/03/2008 al pagamento dei relativi aiuti de minimis agli ammessi ai benefici.

Segue allegato