IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N. 83 e successive modifiche e integrazioni – l’iniziativa presentata dalla Società NUOVA PRESAFER S.r.l. – Sede Legale: Via Galileo Galilei n. 17 – 67051 AVEZZANO (AQ) – Sede Operativa: Via Einstein - Nucleo industriale – 67051 AVEZZANO (AQ) – per l’integrazione dei codici C.E.R. e variante sostanziale nell’impianto ubicato nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Einstein – Nucleo Industriale, identificabile nel N.C.T. al Foglio 61 Particella n. 1098 – Area classificata nel P.R.G. come Zona “D1” – Aree industriali, sottozona “Area per industrie grandi e medie” - della superficie complessiva di mq 16.633,00 e una potenzialità dell’impianto di 5.826,213 t/a, e totale di 12.172,543 t/a (Integrazione codici C.E.R. e variante sostanziale – 5.826,213 t/a; Rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/1032 del 03.08.2006 – 6.674 t/a) equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)) dell’Allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))”, R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) dell’allegato C del Decreto Legislativo N. 152/2006, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Mese di Dicembre Anno 2003

Dott. Arch. Massimo Germano

Allegato 1)             Relazione descrittiva;

Allegato 2) Tavola – Schema di impianto di trattamento del percolato del piazzale di stoccaggio del rottame ferroso scala 1:50;

Allegato 3)             Tavola – Pensilina per tossici/nocivi – Piante, prospetti, sezione scala 1:50;

2)   di autorizzare la Società NUOVA PRESAFER S.r.l. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 4, comma 5;

5)   di autorizzare la Società NUOVA PRESAFER S.r.l., ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

      della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila:

1)             considerata la natura dei rifiuti che vengono trattati, si porti particolare attenzione a tutte quelle opere necessarie per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente circostante, dell’aria, delle falde acquifere e per la sicurezza e l’incolumità delle persone;

2)  prima dell’inizio dei lavori vengano acquisite tutte le autorizzazioni e nulla-osta previste dalla normativa e legislazione vigente in materia;

      dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila:

Le tipologie di rifiuto con codice C.E.R., la potenzialità e le prescrizioni sono di seguito elencate:

 

 

CODICE C.E.R.

 

 

DESCRIZIONE

10 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

10 08 99

Rifiuti non specificati altrimenti

11 01 14

Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 02 06

Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

11 05 01

Zinco solido

11 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

12 01 01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 06

Stagno

19 01 02

Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 18

Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

 

Per una potenzialità riguardante l’integrazione dei codici C.E.R. e variante sostanziale nell’impianto di 5.826,213 t/a;

-                  INTEGRAZIONE CODICI C.E.R. E VARIANTE SOSTANZIALE

      5.826,213 t/a;

-                  RINNOVO AUTORIZZAZIONE REGIONALE N. DN3/1032 DEL 03.08.2006 –

      6.674 t/a;

POTENZIALITA’ TOTALE DELL’IMPIANTO 12.172,543 t/a;

1)  Per l’utilizzo dei codici C.E.R. riferibili al D.Lgs. n. 151/05 e s.m. (RAEE) si rimanda al competente parere dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila;

2)  Per i codici C.E.R. con le cifre finali 99, la Ditta deve attribuire volta per volta, un nome specifico al rifiuto;

della Direzione Parchi – Territorio – Ambiente – Energia – Servizio Gestione Rifiuti

1)                  Considerato il parere negativo della provincia di L’Aquila sulla gestione dei RAEE il codice C.E.R. 16 02 14 – Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 non è stato inserito nell’elenco dei codici autorizzati;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4.   Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   E’ vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di richiamare la Società NUOVA PORESAFER S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.

      Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;

10) di obbligare la Società:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale N. 790 del 03.08.2007 in via di pubblicazione sul B.U.R.A.;

-    di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto la garanzia finanziaria, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare la garanzia già prestata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società NUOVA PRESAFER S.r.l. – Sede Legale: Via Galileo Galilei n. 17 – 67051 AVEZZANO (AQ);

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini