il dirigente del servizio

Visto il Reg (CEE)1094/88 del Consiglio del 25.04.1988, n. 1609 del 29 maggio 1989 che modificato i regolamenti (CEE) n. 797/85 e n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l’estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all’imboschimento;

Visto il Reg (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (CE) n. 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio;

Visto, in particolare, l’art. 3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

Visto il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il D.M. 12541 del 21/12/2006- Disciplina del regime di condizionalità della PAC;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Considerato che la Commissione Europea, in data 3 aprile 2007, ha comunicato alla Direzione Agricoltura, Autorità di gestione, la ricevibilità del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Dato atto che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006;

Vista la Circolare A.G.E.A.(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) protocollo n. ACIU 2007.237 del 6/04/07 - Sviluppo Rurale recante: “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

Vista la Circolare A.G.E.A. n. 12 prot. 25222 del 17.05.2007 avente per oggetto “Sviluppo rurale 2007 –asse II misure a superficie-presentazione domande di conferma-modalità”;

Vista la Circolare A.G.E.A. Coordinamento n. ACIU.2007.517 del 6.07.2007- Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità- Anno 2007;

Vista la Circolare A.G.E.A. prot. n. ACIU.2007.585 del 30.07.2007- Sviluppo Rurale recante ”Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg.(CE) 1698/2005- proroga del termine di presentazione domande per l’anno 2007”;

Ritenuto che le domande afferenti l’annualità 2007, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione (P.S.R. 2000-2006) ai sensi del Reg.CE 1257/99, nonché ai sensi del Reg. n. 1609/89 possano essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;

Vista la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente riportare:

1)   di dare atto che le domande afferenti l’annualità 2007 derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg. (CEE) 1094/88 nel vecchio periodo di programmazione (P.S.R. 2000-2006) possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;

2)   di stabilire la costituzione e/o l’aggiornamento del fascicolo aziendale e compilazione tramite le funzioni disponibili sul portale SIAN della domanda di conferma per le istanze afferenti alle misure di “forestazione” (rilascio informatico), entro il termine del 21 settembre 2007;

3)   di dare atto che le domande di conferma e aggiornamento per l’annualità 2007 di cui al precedente punto 1) vanno presentate entro il 21 settembre 2007, salvo eventuali proroghe comunicate da A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

4)   di dare atto che la presentazione delle domande di conferma impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto 1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A. tramite portale SIAN;

5)   di dare atto che i Beneficiari degli aiuti afferenti all’ex Reg. (CEE) 1094/88 sono tenuti al rispetto dei requisiti di condizionalità di cui al Reg. (CE) 796/2004 e del D.M. 12541 del 21/12/06;

6)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonchè tramite notifica alle Organizzazioni professionali di agricole maggiormente rappresentative;

7)   di stabilire che la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Agricoltura valga come notifica agli interessati ed alle Organizzazioni professionali di agricole maggiormente rappresentative.

Il dirigente del servizio

Dr. Giorgio D’Ascanio