Il dirigente del servizio

Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359;

Vista la Legge 22/10/1971, n. 865;

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;

Visto l’art. 3 del DPR 15.01.1972, n. 8;

Vista la Legge Regionale 08/09/1972, n. 18;

Vista la Legge 03.01/1978, n. 1;

Vista la Legge 29/07/1980, n. 385;

Vista la Legge Regionale 23/03/1977, n. 17;

Visto il T. U. / RD 11.12.1933, n. 1775;

Vista la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art. 5 c. 2 lett. a;

Vista la Legge Regionale 20/09/1988, n. 83;

Vista la Legge 27/10/2003, n. 290;

Vista la Legge 27/07/2004, n. 186;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza n. ZTE / P2007000029 del 09/07/2007 e n. ZTE / P2007001055 del 02/08/2007 dell’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti – Zona Teramo, intesa ad ottenere l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza degli immobili occorrenti alla costruzione ed esercizio nuova uscente MT 20kV in doppio cavo aereo Km. 0,700 tratta C.P. “ Alba Adriatica (TE) e Colonnella (TE)” il cui tracciato interessa i Comuni di Alba Adriatica (TE) e Colonnella (TE)”;

Considerato che, con Decreto Dirigenziale del Servizio Tecnico ex Genio Civile della Provincia di Teramo n. 126319 del 25/05/2007, sono stati autorizzati in via provvisoria i lavori di costruzione ed esercizio nuova uscente MT 20kV in doppio cavo aereo Km. 0,700 tratta C.P. “ Alba Adriatica (TE) e Colonnella (TE)” di che trattasi e sono stati fissati i termini per le espropriazioni e per i lavori, come di seguito:

a)                  Espropriazioni: INIZIO 25.05.2007 a far data dal Decreto n. 126319;

FINE entro 36 mesi dal suddetto Decreto di autorizzazione;

b)   Lavori: INIZIO dall’immissione in possesso;

FINE entro 36 mesi a partire dall’immissione stessa;

Dato atto in particolare che, in base al Decreto succitato, alla realizzazione dell’elettrodotto anzidetto è riconosciuta come ampiamente motivata la domanda di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto medesimo;

Rilevato che, ai sensi del D.P.R. 18.03.1965, n. 342 art. 9, comma 9 e della Legge Regionale 20.09.1988, n. 83 art. 10, all’autorizzazione in questione inserisce il requisito della urgenza e della indifferibilità;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07.08.1990 l’ENEL S.p.A. ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati l’avvio del procedimento così come attestato nella citata nota n. P2007000029 del 09/07/2007 e dalla copia delle note datate 15/10/2003 in atti;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 57 bis del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001;

Visto il Piano particellare d’esproprio;

DISPONE

1 – E’ autorizzata, per motivi specificati in narrativa, l’occupazione temporanea d’urgenza per la durata non superiore ad anni tre dalla data di immissione nel possesso da parte dell’ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti – Zona Teramo, degli immobili riportati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione degli stati di consistenza, secondo le modalità ed i termini dettati dalla Legge 03.01.1978, n. 1, art. 3, comma 2 e segg.-;

2 – Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

3 I termini per le espropriazioni e per i lavori sono così stabiliti:

a)             Espropriazioni: INIZIO 25.05.2007 a far data dal Decreto n. 126319;

FINE entro 36 mesi dal suddetto Decreto di autorizzazione;

b)  Lavori: INIZIO dall’immissione in possesso;

FINE entro 36 mesi a partire dall’immissione stessa e comunque non oltre i termini finali dell’occupazione d’urgenza;

4 L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

5 L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

6 Copia del presente provvedimento, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sarà notificata nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo agli interessati a cura del richiedente;

7 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Fausto Fanti