IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

La ditta Inerti Di Giuseppe Bruno s.r.l. con sede legale in Via Puglie n. 43, Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piana De Cesari nel Comune di Morro D’Oro (TE) distinta in catasto al foglio n. 180 particelle nn. 43, 52, 53;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 80.000,00 (ottantantamila/00) è stata presentata con atto di fidejussione n. 206125/PU/00-05 stipulata con la compagnia S.I.A.C. S.p.A., con sede in Ascoli Piceno, in data 25.07.2007;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Nel caso di eventuale commercializzazione del materiale terroso deve essere stabilita la relativa cubatura per la stipula della convenzione ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 54/83;

2)   I lavori di coltivazione devono essere eseguiti dall’alto verso il basso con avanzamento per fasce successive di ampiezza massima di 50,00 metri con il ripristino progressivo mediante riporto dello strato superficiale preventivamente accantonato;

3)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto ed appositi avvisi, nonché idonea chiusura della via di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

4)   Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento superficiale dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno dell’area stessa.

5)   Il risanamento ambientale dell’area interessata deve essere eseguito raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agraria del fondo in modo da evitare impaludamenti.

6)   Al termine della coltivazione della cava deve essere predisposta una relazione sull’utilizzo del materiale estratto.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 36.742 e complessivamente mc. 110.225 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta