IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

La ditta Tecnol s.r.l. con sede legale in Montenero di Bisaccia (CB), c.da Padula, è autorizzta all’apertura di una cava di ghiaia in località “Cantalupo” nel Comune di Monteodorisio (CH) distinta in catasto al foglio n. 2 particelle nn. 366 e 367 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 8459 stipulata in data 21.06.2007 con la compagnia Generali Assicurazioni S.p.A., agenzia di Novara Ovest.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Mantenere in perfetta efficienza il piezometro installato in prossimità del fiume Sinello;

2)   Mantenere gli scavi ad una distanza di 5,00 metri dai confini di proprietà e 50,00 metri dal confine demaniale;

3)   Prima dell’inizio dei lavori apporre i termini lapidei ai vertici dell’area autorizzata;

4)   Gli scavi devono essere eseguiti mantenendo un franco di 2,00 metri al di sopra della falda freatica;

5)   Devono essere adottate tutte le misure necessarie alla riduzione delle emissioni di polvere relative all’esercizio della cava ed al trasporto del materiale;

6)   Prima dell’ utilizzo del materiale di riempimento esso deve essere sottoposto a test di cessione il cui esito deve essere prodotto all’Ufficio Cave;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 7.590,00 e complessivamente mc. 15.180,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta