LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002 n° 77 recante” Disciplina del servizio Civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001 n° 64” ;
Considerato che il medesimo decreto legislativo 77/2002 prevede all’art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni/Province autonome;
Visto il Protocollo di Intesa tra Regioni/Province autonome e Ufficio Nazionale per il Servizio civile sancito dalla conferenza Stato Regioni in data 26 gennaio 2006;
- il Decreto del Ministro della Solidarietà sociale del 3 agosto 2006 con cui è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”;
Accertato che con deliberazione del Consiglio Regionale n° 37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l’Albo Regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile;
- che con deliberazione di G.R. n° 1192 adottata nella seduta del 26.10.2006 è stata disposta la presa d’atto del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”;
Rilevato che il citato prontuario al punto 1, relativamente al numero dei volontari, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di “ consentire che il numero mimino dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo sia ridotto a due”;
Considerato che il “Prontuario”summenzionato prevede al punto 4.3 la possibilità per le Regioni e Province Autonome di stabilire “ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’Ufficio di non oltre 20 punti”;
Ritenuto che in attesa dell’approvazione della legge regionale sul servizio civile sia opportuno definire dei criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile Nazionale che verranno presentati tra il 1° e il 31 ottobre 2007, che tuttavia potranno essere modificati ed aggiornati per le prossime annualità, in conseguenza di una più approfondita valutazione delle caratteristiche e delle risultanze dell’attività di monitoraggio dei progetti sul territorio che la Regione Abruzzo si riserva di attuare;
- di dover, pertanto approvare i criteri aggiuntivi riportati nella tabella che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore regionale della Direzione “Qualità della vita, beni ed attività culturali, Sicurezza e promozione Sociale, Politiche giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace” in ordine alla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23,comma 1, lett.a) della L.R. 14.09.1999 n° 77, con firma in calce al presente provvedimento.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
delibera
Per i motivi espressi in narrativa
- di stabilire, come previsto al paragrafo 1 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” che gli enti iscritti all’Albo Regionale possano elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purchè non si tratti di progetti realizzati in co-progettazione tra più enti;
- di adottare, nei limiti previsti dal “Prontuario” i criteri di selezione e approvazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti iscritti all’Albo Regionale, ai fini della valutazione dei progetti che saranno presentati dal 1° al 31 ottobre 2007, ulteriori criteri di valutazione per punteggi aggiuntivi di non oltre 20 punti e riportati nella tabella che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue Allegato