IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29;

Vista la L.R. 05.05.1998, n. 31;

Vista la L.R. 28.11.2005, n. 37;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 13.02.2006, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’A.R.S.S.A.;

Visto il D.M. 8 febbraio 2005 recante “norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite” nel quale, all’art. 6.1 sono affidati alle Regioni il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria “certificato” ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di categoria “standard”, nonché l’applicazione del decreto stesso sul territorio di propria competenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 23.11.2005 con la quale vengono assegnate all’A.R.S.S.A. – Servizio Fitosanitario Regionale, a partire dalla campagna 2006/2007 le competenze attribuite alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 6 del sopra citato Decreto Ministeriale;

Preso atto delle disposizioni e procedure emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con note prot. 39672 del 10 giugno 2005 e 30991 del 16 novembre 2005;

Vista la deliberazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo n. 34 del 12 aprile 2006 di pari oggetto;

Preso atto, altresì, delle note della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca prot. n. RA44395 del 18 maggio 2006 e prot. n. 52236 del 09 giugno 2006 con le quali sono state osservate le procedure relative all’accreditamento delle tariffe dovute dai vivaisti per il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione della vite;

Preso atto dei pareri di regolarità e di legittimità espressi dai competenti Servizi dell’Agenzia;

DELIBERA

1)   DI REVOCARE, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo n. 34 del 12 aprile 2006;

2)   DI STABILIRE che le ditte vivaistiche in possesso di centri aziendali o campi di coltivazione nel territorio della Regione Abruzzo e che intendano produrre materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificata o standard presentino le denunce di controllo e certificazione all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) – Servizio Fitosanitario Regionale – Via Nazionale n.38 – 65012 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) – secondo le seguenti modalità:

a)   le denunce di produzione verranno redatte secondo i modelli predisposti dal Servizio Fitosanitario rispettando la scadenza del 30 giugno. La denuncia di produzione di piante di vite in vaso dovrà comunque essere presentata almeno 15 giorni prima del periodo di commercializzazione;

b)  le denunce di ripresa delle barbatelle dovranno essere inoltrate al predetto Servizio tra il 1 settembre ed il 10 ottobre secondo le modalità che verranno indicate dallo stesso; per le barbatelle in vasetto la denuncia di produzione vale anche quale denuncia di ripresa;

3)   Il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi si quanto disposto dal D.M. 8 febbraio 2005 art.li 6.1 e 9.9, eseguiti i controlli documentali e di campo previsti dalla nomativa vigente in materia, rilascerà l’autorizzazione all’immissione in commercio ed alla stampa delle etichette ufficiali o, nel caso di viti madri, l’autorizzazione al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli stessi impianti. Quest’ultima costituisce anche autorizzazione alla commercializzazione di detti materiali. Dette autorizzazioni costituiscono l’atto formale di certificazione dei materiali di moltiplicazione viticola di categoria certificata e di controllo ufficiale dei materiali di categoria standard;

4)   Il Servizio Fitosanitario Regionale curerà tutti gli altri adempimenti connessi all’applicazione del D.M. 8 febbraio 2005 nel territorio di competenza, inclusi i controlli di cui all’art. 12 comma 2 e la vigilanza sui registri di carico delle etichette, sui sistemi di etichettatura e di chiusura dei mazzi o degli imballaggi nonché le comunicazioni ufficiali dovute alle competenti strutture del Ministero ai sensi dell’art. 5 comma f, e di quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia, avvalendosi per le operazioni di controllo e vigilanza, come previsto dall’art. 12 comma 1 del D.M. 8 febbraio 2005, di personale qualificato preventivamente autorizzato ed i cui nominativi verranno comunicati al Ministero. Tale personale opererà secondo i programmi e le direttive impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale, di concerto con il Settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e l’unità di Coordinamento Nazionale istituita ai sensi del Decreto 8 Febbraio 2005 art. 4;

5)   Le Tariffe di cui all’art. 7 comma 3 del D.M. 8 febbraio 2005, dovute dai vivaisti a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione viticolo, verranno accreditate sul bilancio della Regione Abruzzo. I pagamenti saranno effettuati dalle ditte vivaistiche mediante versamento sul conto corrente postale n. 208678 intestato “Regione Abruzzo – Entrate Regionali”;

6)   Si Autorizza il Servizio Fitosanitario Regionale ad adottare eventuali ulteriori determinazioni o direttive che si rendessero necessarie per la concreta applicazione della presente deliberazione e del D.M. 8 febbraio 2005 ed ad individuare il personale incaricato dei controlli, dandone comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

7)   La Presente deliberazione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;

8)   La Presente deliberazione è pubblicata all’Albo dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta Regionale – Settore Agricoltura – ai sensi dell’art. 1, lett. b, comma 2 della Legge Regionale 05.05.1998, n. 31.

Avezzano, lì 19.06.2007

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Donatantonio De Falcis