IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso
- che la Regione Abruzzo con i propri strumenti di programmazione, quali il QSR (Quadro Strategico Regionale), il PRS (Piano Regionale Strategico), le Intese Istituzionali di Programma, il POP 94-96, il DocUP 2000-2006 ha individuato i servizi della logistica delle merci tra i bisogni della collettività a cui la pubblica amministrazione deve dare risposta. Ha inteso perciò realizzare, per lotti funzionali, una rete di centri territoriali in cui si svolgano le funzioni di scambio intermodale dirette ad implementare le attività di trasporto ferroviario, la raccolta e la distribuzione sistematica delle merci provenienti dalle realtà produttive e di consumo di una vasta area interregionale, con evidenti benefici ambientali attraverso la riduzione dei volumi di traffico su gomma;
- che in particolare il Programma di Sviluppo Regionale 1998/2000 indicava, nel punto “Programma Infrastrutture fisiche e telematiche”, il rafforzamento delle infrastrutture regionali quale condicio per il miglioramento del tessuto produttivo locale, con precipuo riferimento al completamento dei centri intermodali come cardine per l’ammodernamento del sistema logistico regionale nell’ottica di inserimento funzionale nel Corridoio Adriatico;
- che nell’ambito del richiamato DoCUP 2000-2006, la Misura 1.1 (“Sviluppo delle infrastrutture e dei servizi a rete”), per il settore dei trasporti, prevede l’erogazione di risorse economiche comunitarie finalizzate alla creazione, in ambito regionale, di “una logistica integrata”, attraverso una autonoma rete intermodale;
- che lo stesso DoCUP 2000-2006 nella scheda di Misura 1.1 riconosce – tra l’altro - come obiettivo prioritario il completamento e l’entrata in funzione dell’Interporto Val Pescara sito in Manoppello, mediante il concorso di risorse finanziarie private in aggiunta a quelle comunitarie;
- che il citato centro interportuale è classificato anche di interesse nazionale ex L. 204/95, essendo inserito nella rete dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) ed in quella europea TEN (Trans European Network) nell’ambito del predetto progetto “Corridoio Adriatico”;
- che il D.P.E.F.R. 2006-2008 approvato dal Consiglio Regionale in data 28.12.2005 con deliberazione n. 23/2, nell’ambito della politica dei trasporti e della mobilità, in termini di interventi infrastrutturali conferma le strategie di potenziamento e completamento dei centri intermodali, indispensabili per il conseguimento dell’integrazione e della diversione modale;
Precisato che per quanto attiene l’Interporto in parola nel 1995 è stato redatto il progetto generale dell’intervento, oggetto peraltro di accordi di programma con il Comune d Manoppello (in data 23 gennaio 1995, approvato con D.P.G.R. n. 403 del 18.05.1995 ed in data 11 novembre 1999, approvato con D.P.G.R. 3.02.2000 n. 58 ), per la cui realizzazione – in dipendenza delle risorse finanziarie disponibili od attivabili ogni volta allo scopo - sono state previste più fasi successive. I lavori di completamento mediante progetto di finanza si inseriscono sostanzialmente nella seconda ed ultima di esse, dopo la già avvenuta costruzione dei beni POP 1994/1996 di proprietà della Regione e l’avvio dei lavori per la realizzazione del raccordo ferroviario da parte della Società Interporto Val Pescara S.p.a. (1^ fase), la cui ultimazione è prevista entro l’anno 2007;
Preso atto che in occasione della realizzazione del precedente lotto funzionale relativo all’Interporto Val Pescara (di cui alle provvidenze finanziarie POP 1994 – 1996 e Leggi 240/90 e 341/95) venne emanato Decreto VIA n. 7459 in data 12.07.2002, che comunque nel corpo delle premesse prendeva in considerazione la problematica ambientale riferendola all’intera struttura interportuale, così come risultante dalla realizzazione delle opere previste sia nella predetta FASE 1 che nella FASE 2, le quali già d’allora venivano accertate come compatibili quanto agli impatti su suolo e sottosuolo, acqua e paesaggio, precisandosi che le stesse avrebbero potuto essere riconosciute compatibili ambientalmente solo quando definitivamente assunta la determinazione di scelta della soluzione di viabilità a regime;
Precisato che questa Direzione, poiché nella citata Misura 1.1. del programma DoCUP 2000/2006 è previsto il concorso di risorse private per il completamento dell’opera in oggetto, si è determinata con D.G.R. n. 895 dell’08.10.04 ad avvalersi della procedura di cui all’art. 37 bis della L. 109/1994 e s.m.i. (project financing), per la realizzazione e gestione dell’opera stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso indicativo per la ricerca di proposte tecnico – finanziarie;
Vista la D.G.R. n. 207 in data 5.3.2007 mediante la quale – ai sensi dell’art. 37 ter della legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i. – è stata approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta di project financing presentata dall’A.T.I. “Di Vincenzo Dino & C. S.p.a.”, “Toto S.p.a.”, “ Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l..”, nella sua versione aggiornata - Rev. 03 del 14.12.2006, in tutti i documenti tassativamente indicati dall’art. 37 bis della Legge n. 109 in data 11.02.1994 e s.m.i., che unitamente considerati costituiscono la stessa proposta, a condizione che il progetto preliminare recepisca integralmente i presupposti e le prescrizioni fissati nella determinazione conclusiva n. 29/DE3 in data 13.12.2006 della Conferenza di servizi preliminare avviata dalla Regione Abruzzo, la quale integra lo stesso progetto preliminare ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici mediante concessione (art. 9 del D.P.R. 554/1999);
Dato atto che il Consiglio Comunale di Manoppello, nel cui territorio ricade l’intervento in oggetto, con atto n. 16 del 12.04.06 ha pertanto adottato una variante al PRG per “il completamento dell’Interporto della Val Pescara”, giusta comunicazione prot. n. 00007512 in data 03.05.06 dell’Ufficio Urbanistica. Tale variante urbanistica ha preso però in considerazione il progetto preliminare nella revisione dicembre 2005 redatto dal soggetto promotore il project financing in parola, sia per quanto riguarda le previsioni interne all’area interportuale che le implicazioni esterne a carattere urbano e territoriale. La stessa variante tuttavia - nell’ambito dell’apposita conferenza di servizi preliminare convocata per il suo esame da parte della predetta Amministrazione Comunale, che a tutt’oggi non risulta ancora formalmente conclusa - è stata oggetto di osservazioni da parte del R.U.P. incaricato di curare il procedimento amministrativo relativo al project financing di cui trattasi (nota prot. n. 8190/DE3 in data 9.10.2006), alla luce anche degli aggiornamenti e modifiche del progetto preliminare richieste da altri Enti in fase istruttoria;
Dato atto che con nota prot. n. DSA-2006-0028300 in data 6.11.2006 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiamato ad esprimersi per gli aspetti di competenza sul citato progetto preliminare, nell’ambito della Conferenza di servizi preliminare indetta dal R.U.P. che cura il procedimento relativo al project financing in argomento, su parere reso dalla Commissione Via in data 2.11.2006, ai sensi dell’art. 8 D.P.C.M. 20.09.2005, ha individuato nella verifica di ottemperanza di cui al richiamato decreto VIA n. 7459 in data 12.07.2002 l’iter procedurale da seguire per valutare la compatibilità ambientale dei lavori in esame, previa produzione di uno studio inerente la tollerabilità degli impatti acustici ed atmosferici del realizzando svincolo autostradale (A25);
Dato atto altresì che con nota prot. n.. BAP – S02/34.19.04/22378 in data 7.12.2006, nel anche il Ministero dei Beni ed Attività Culturali – Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare relativo agli interventi di completamento dell’Interporto Val Pescara, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni impartite dalle competenti Soprintendenze e delle ulteriori condizioni specificate nella medesima nota;
Considerati, pertanto, acquisiti i pareri in merito al progetto preliminare in esame, seppur sottoposti a condizioni, rilasciati dai citati Dicasteri preposti alla salvaguardia degli interessi ritenuti qualificati e sensibili, quali quello ambientale e paesaggistico-territoriale;
Ritenuto pertanto necessario porre in essere un idoneo procedimento amministrativo che possa garantire la piena conformità urbanistica della citata e realizzanda opera pubblica di interesse regionale, in tutti gli adeguamenti e revisioni richiesti;
Dato atto che con la menzionata deliberazione n. 207 in data 5.3.2007 la Giunta Regionale ha perciò inteso anche promuovere la conclusione di un accordo di programma, mediante la convocazione di una conferenza di servizi, con il Comune di Manoppello comportante variazione dello strumento urbanistico, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere concernenti il completamento dell’Interporto Val Pescara sito in Manoppello mediante project financing;
Visto l’art. 8 bis della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i. (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) che indica nell’accordo di programma lo strumento da utilizzare al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi d’intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l’azione integrata e coordinata tra Regione, Provincia, Comune, Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici;
Considerato che lo strumento dell’accordo di programma trova ulteriori riferimenti, tra l’altro, nell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nell’art. 34 della legge 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e nell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia espropriativa);
Vista la Cir. Ass. 13 giugno 1995 n. 24 applicativa della L.R. n. 70 del 1995 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/1983;
Visti gli avvisi di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in variazione dello strumento urbanistico, comunicato agli interessati, a mezzo raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, lettera b) del D.p.R. 327/2001;
Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo di cui sopra è cenno, effettuata sul:
- Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 2 maggio 2007 n.24;
- Portale della Regione Abruzzo;
- Albo Pretorio del Comune di Manoppello ;
- Quotidiani “La Repubblica” ed “Il Centro” in data 5 maggio 2007.
Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i.;
Dato atto che si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza di Servizi de qua, precisamente in data 11.06.2007 ed 11.07.2007, come da documentati verbali di pari data, acquisiti agli atti, che seppur materialmente non allegati alla presente determinazione ne costituiscono comunque parte integrante e sostanziale;
Dato atto che dalla riunione della Conferenza di Servizi conclusiva dell’11/07/2007, come risulta dal relativo verbale, non sono emersi elementi preclusivi alla conclusione dell’Accordo di Programma in oggetto con il Comune di Manoppello;
Dato atto, altresì, della legittimità e della regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;
Per quanto sopra
premesso,
DETERMINA
A) di prendere atto che non sono emersi elementi preclusivi alla conclusione dell’Accordo di Programma in epigrafe e di accogliere integralmente i pareri esterni espressi dalle Amministrazioni/Enti/Società in sede di Conferenza di Servizi in oggetto, acclusi ai documentati verbali di riunione richiamati in premessa o comunque acquisiti agli atti istruttori della stessa Conferenza, che seppur non materialmente allegati alla presente determinazione ne costituiscono comunque parte integrante e sostanziale;
B) di dare atto che si può pertanto procedere alla sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della Regione o di suo delegato, del predetto Accordo di Programma con il Comune di Manoppello, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del relativo schema, da redigersi in aderenza alle disposizioni ed ai contenuti previsti dalla L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e s.m.i. e relativa circolare applicativa 13 giugno 1995 n. 24 nonché dall’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
C) di dare atto che il più volte citato Accordo di Programma, sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale del Comune di Manoppello, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, comporterà variazione dello strumento urbanistico, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del dpr 8 giugno 2001 n. 327 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento;
D) di dare atto che il
presente atto determinativo impegna tutte le Amministrazioni/Enti/ Società
convocati ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 241/90 s.m.i. e
pertanto lo stesso sarà acquisito al repertorio di ciascuno di essi;
E) di considerare acquisito l’assenso delle
Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente
la loro volontà nell’ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi della
suddetta normativa.
Il presente provvedimento, che si compone di n. 5 pagine, verrà trasmesso in copia a tutte le Amministrazioni/Enti/Società invitate alla Conferenza di Servizi in oggetto e sarà pubblicato sia sul B.U.R.A. che sul portale della Regione Abruzzo.
il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Costantini