Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta Di Giovanni
Guido, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Tratturo
Frazione Villa Oliveti – Comune di Rosciano(PE), è autorizzata alla
coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Masseria Maccarone” del
Comune di Casalincontrada(CH) individuata in Catasto al foglio di mappa 1
particelle nn.16(parte)-20(parte)-27(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli
scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti
ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida
per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività
estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per
giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di
proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante
l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata,
ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e
Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio
la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 35.000,00(trentacinquemila/00) è stato
effettuato con polizza fidejussoria n.0601264 emessa in data 26.07.2007 dalla Società Atradius Credit Insurance NV.
di Roma la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da
parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi
alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Gli scavi devono essere mantenuti ad una
distanza di rispetto dalla viabilità esistente di almeno 10,00 metri;
- Le scarpate finali di scavo devono avere una
pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale, fermo restando la pendenza delle
scarpate di ripristino, che rimane quella di progetto a 15° di pendenza
massima;
- Il terreno superficiale proveniente dallo
scotico del cappellaccio vegetale deve essere accantonato e riutilizzato
interamente per la ricostituzione dello strato superficiale dell’area
estrattiva.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media
estraibile annualmente è di mc. 13.350 e complessivamente di mc. 26.700 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti
mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n. 1 escavatore; b) n.
1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento,
allegato “E” art.6 L.R.67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento
deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei
modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta