Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta Di Giovanni Guido, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Tratturo Frazione Villa Oliveti – Comune di Rosciano(PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Masseria Maccarone” del Comune di Casalincontrada(CH) individuata in Catasto al foglio di mappa 1 particelle nn.16(parte)-20(parte)-27(parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 35.000,00(trentacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.0601264 emessa in data 26.07.2007 dalla Società Atradius Credit Insurance NV. di Roma la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Gli scavi devono essere mantenuti ad una distanza di rispetto dalla viabilità esistente di almeno 10,00 metri;

-    Le scarpate finali di scavo devono avere una pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale, fermo restando la pendenza delle scarpate di ripristino, che rimane quella di progetto a 15° di pendenza massima;

-    Il terreno superficiale proveniente dallo scotico del cappellaccio vegetale deve essere accantonato e riutilizzato interamente per la ricostituzione dello strato superficiale dell’area estrattiva.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 13.350 e complessivamente di mc. 26.700 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art.6 L.R.67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta