La giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1.   prendere atto che, con proprie deliberazioni nn. 1059 e 1060 del 25/09/06, sono stati approvati i “Criteri e modalità di erogazione contributi in favore delle II.PP.A.B – Annualità 2006”, previsti rispettivamente dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, e dalla L.R. 29 novembre 1999, n. 125, e che il termine entro il quale gli enti devono procedere, pena la decadenza dai benefici, all’aggiudicazione dei lavori oggetto di contributo regionale, fissato dai criteri stessi in centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURA dei provvedimenti dirigenziali di formale assegnazione, risulta scadere il  1° settembre 2007, con obbligo di invio al competente Servizio, entro la medesima data, della documentazione distintame nte prevista, per ciascuna legge di finanziamento, nei corrispondenti articoli 8 e 6 dei rispettivi criteri;

2.   prendere, altresì, atto che alcune delle II.PP.A.B. assegnatarie dei citati contributi hanno rappresentato al competente Servizio la necessità di una proroga del predetto termine di scadenza del 1° settembre prossimo, avendo riscontrato molteplici difficoltà nel porre in essere gli adempimenti amministrativi correlati sia alla indizione delle gare ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori oggetto di finanziamento regionale, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 163/06, sia alle procedure di rimodulazione degli interventi programmati, specialmente per quegli enti che, nel frattempo, sono venuti a trovarsi privi degli organi di ordinaria amministrazione, per scadenza del mandato o per dimissioni, ed in corso di formale ricostituzione o di commissariamento;

3.   prorogare di ulteriori novanta giorni il termine entro il quale le II.PP.A.B. ammesse a contributo regionale per l’annualità 2006, ai sensi delle LL.RR.110/98 e 125/99, in applicazione dei criteri approvati con le richiamate deliberazioni G.R. nn. 1059/06 e 1060/06, sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti distintamente previsti, per ciascuna legge di finanziamento, nei corrispondenti articoli 8 e 6 dei rispettivi criteri;

4.   demandare al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione rapporti con soggetti e strutture l’adozione dei provvedimenti di proroga, anche a sanatoria, in favore degli enti che ne fanno richiesta o che, comunque, inviano la documentazione prescritta oltre il termine del 1° settembre 2007, data di scadenza originariamente fissata, e, in ogni caso, improrogabilmente nei successivi novanta giorni, ai sensi della presente deliberazione; 

5.   disporre la pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.