LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 18.05.89
n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
- l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano
di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
Vista la L. 04.12.93 n.
493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al
comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano
di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Visto il D.L. 11 giugno
1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo
modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:
- all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di
Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti
bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive
modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio
idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia, nonché le misure medesime;
Visto il D.L. 12 ottobre
2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per
l’adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico;
Viste:
- la legge della Regione Abruzzo 12 aprile
1983 n. 18 “Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge della Regione Abruzzo 16 settembre
1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi;
- la legge della Regione Abruzzo 24 agosto
2001 n. 43 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del
Fiume Sangro”;
- la legge della Regione Molise 28 ottobre
2002 n. 29 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del
Fiume Sangro”.
Evidenziato che, in base
a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma
1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L.
365/2000 sopra visti:
1. l’Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del
09.11.2004, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi, contenente in particolare:
a) la relazione generale sulle attività
comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;
b) la Carta della Pericolosità e la Carta del
Rischio, alla scala 1:25.000;
c) le norme di attuazione contenenti la
disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni
puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi
opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
2. con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la
Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis
della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato,
ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni
ed integrazioni, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi
e Processi Erosivi”;
3. la citata deliberazione di Giunta Regionale
29.12.2004 n. 1386, con annesso Verbale del Comitato Istituzionale
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 e relativo
Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento,
sono stati pubblicati sul BURA n. 8 del 04.02.2005;
4. l’Autorità di Bacino di rilievo
Interregionale del Fiume Sangro ha adottato, con Verbale del Comitato
Istituzionale n. 1 del 09.02.2005, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”contenente in particolare:
a) la relazione generale sulle attività
comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;
b) la Carta della Pericolosità e la Carta del
Rischio, alla scala 1:25.000;
c) le norme di attuazione contenenti la
disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni
puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi
opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
5. con deliberazione n. 422 del 29.03.2005 la
Giunta Regionale d’Abruzzo ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera
p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed
adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 81/98 e successive
modifiche ed integrazioni ed art. 15 della L.R. 81/98, il Progetto di Piano
Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale
del Fiume Sangro;
6. la citata deliberazione di Giunta Regionale
29.03.2005 n. 422 con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro n. 1 del 09.02.2005 e
relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento,
sono stati pubblicati per la Regione Abruzzo sul BURA n. 53 Speciale del
11.05.2005;
Dato atto che in base a
quanto stabilito nelle citate deliberazioni di GR. n. 1386/2004 e 422/ 2005 e
annessi Atti di Indirizzo e Direttive, che ne costituiscono parte sostanziale
ed integrante;
1. si è ritenuto necessario, “medio tempore”,
nelle more della definitiva approvazione dei Piani e al fine di salvaguardarne
la portata prescrittiva, apporre, nelle aree a pericolosità idrogeologica molto
elevata ed elevata, misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis,
della L. 183/89, quali contemplate nell’Atto di indirizzo e Direttive
(paragrafo 2.4), individuandone nella data di pubblicazione sul BURA della
stessa delibera di adozione del Progetto di Piano il “dies a quo” della
decorrenza e vigenza in termini di ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare (in particolare art. 14-15-16-17-20 e art. 21, commi 1 e 2, del
Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”);
2. le misure di salvaguardia così apposte hanno
sostituito, dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di adozione del
Progetto di Piano, le misure di salvaguardia ex D.L. 180/98 adottate con le
citate deliberazioni del Consiglio Regionale n° 140/16 e 140/15 del 30.11.1999,
determinandone la totale decadenza;
3. sono stati disciplinati gli effetti giuridici
connessi alla adozione delle citate misure di salvaguardia in termini di
provvedimenti inibitori e sanzionatori da assumersi da parte delle
Amministrazioni Comunali, sia in ordine al rilascio di concessioni ed
autorizzazioni, sia in relazione ai procedimenti relativi agli abusi edilizi;
4. è stata sancita la non applicabilità delle
misure di salvaguardia agli interventi, opere ed attività che, alla data di
pubblicazione sul BURA della delibera
di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, avessero ottenuto, nelle
aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, tutti gli atti di
concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti, previsti dalla
normativa vigente;
Evidenziato che con
deliberazioni di Giunta Regionale n.
425 del 29.03.2005, pubblicata sul Bura n. 24 del 06.05.2005, n.557 del
20.06.2005, pubblicata sul Bura n. 39 del 03.08.2005, e n° 932 del 29.09.2005,
pubblicata sul Bura n.53 del 28.10.2005, sono stati prorogati i termini
legislativamente consentiti ai destinatari dell’azione amministrativa per la
presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano nella accertata
impossibilità degli EE.LL. a proporre efficacemente, entro i termini fissati ex
lege, studi ed indagini adeguati a supportare le osservazioni stesse, anche
tenuto conto degli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle
calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005 che hanno determinato il
superamento del livello informativo-scientifico all’epoca posseduto, con
conseguente slittamento dei termini previsti per le fasi successive del
complesso iter procedurale finalizzato alla valutazione delle osservazioni per
i fini della definitiva approvazione dei Piani ed, in particolare, con la
dilatazione temporale delle stesse misure di salvaguardia apposte ex Delibere
di G.R. n. 1386/2004 e n. 422/2005;
Vista la delibera di G.R.
n. 1377 del 29.12.2005, pubblicata sul BURA
n. 6 del 25.01.2006, con la quale, in ragione della prolungata vigenza
temporale delle misure di salvaguardia, sono state apportate modifiche ed
integrazioni alle stesse misure di salvaguardia apposte in sede di adozione del
Progetto di Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”nell’ambito dei
Bacini di rilievo regionale, nell’obiettivo primario sia di rendere le norme
più rispondenti alle pregnanti esigenze locali sia di perseguire l’interesse
pubblico primario in modo ottimale, attraverso il giusto contemperamento dei
più interessi secondari pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia
di governo del territorio ed, in particolare, è stata prevista, in aggiunta
alle fattispecie di interventi consentiti, ex art. 15, comma 1, in materia di
patrimonio edilizio nelle aree a pericolosità idrogeologica, la seguente lettera o):
- “gli interventi di nuova edificazione
previsti nei piani urbanistici attuativi vigenti alla data di pubblicazione sul
BURA della deliberazione di Giunta
Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, limitatamente
alle aree parzialmente o totalmente infrastrutturate, con inizio lavori nei 12
mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica, semprechè siano contestualmente
realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo
se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano Stralcio di Bacino, e
produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello
studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Gli oneri per la
realizzazione dei necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione sono a
carico del soggetto privato proponente”.
Evidenziato che, per
quanto sopra detto, la pubblicazione della delibera di G.R. di adozione delle
modifiche ed integrazioni alle misure di salvaguardia originariamente imposte
in sede di adozione del Progetto di Piano sopra citato, avvenuta sul BURA n. n.
6 Ordinario del 25.01.2006, ha costituito
“dies a quo”di decorrenza del termine ultimo consentito per l’inizio dei
lavori relativi agli stessi interventi tipizzati nella lettera o) del comma 1
dell’art. 15 delle medesime misure di salvaguardia, fissato ab origine in 12
mesi decorrenti dal giorno 25.01.2006;
Dato atto che, in
relazione alla misura di salvaguardia, sopra vista, sancita all’art. 15, 1
comma, lettera o):
- sono stati presentati al Servizio Regionale
competente taluni studi di compatibilità idrogeologica per i quali, pur inoltrati
dagli aventi interesse in tempo utile, non è stato possibile esperire la
relativa istruttoria procedimentale ed
esprimere il relativo parere tecnico d’ufficio, in quanto pervenuti in
prossimità della scadenza del limite temporale sopra visto;
- non è stato possibile agli aventi interesse,
pur avendo il Servizio Regionale competente istruito e rilasciato parere
favorevole su alcuni studi di compatibilità idrogeologica, di ottenere il
prescritto permesso di costruire e quindi effettuare l’inizio dei lavori entro
il termine, ivi stesso sancito nello stesso art. 15, comma 1, lettera o),
considerati i tempi necessari alla redazione degli studi di compatibilità
idrogeologica, nonché al rilascio del permesso di costruire, così come
rappresentato al Direttore regionale competente dall’Associazione Regionale
Comuni d’Abruzzo Prot. Pres.za 27/07 del 14.02.2007 nella quale si richiede,
per l’appunto, la fissazione di un nuovo termine entro il quale consentire
l’inizio lavori ex art. 15, comma 1, lettera o) in relazione alle fattispecie
già definite positivamente con il nulla osta sullo studio di compatibilità ma
per le quali non sia stato possibile l’avvio dei lavori (ALL. 1);
Ritenuto che, in ragione
della dilatazione temporale della fasi procedurali finalizzate alla definitiva
approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionali
abruzzesi, risulta necessario, per ragioni di certezza giuridica e rispetto del
principio del “giusto procedimento”, dare definizione alle fattispecie sopra
indicate attraverso la previsione di un nuovo termine finale entro il quale
poter consentire l’inizio lavori degli interventi contemplati dalla misura di
salvaguardia ex art. 15, comma 1 lettera o), così come stabilita con la citata
deliberazione di G.R. n. 1377/2005;
Dato atto che risulta
opportuno, in relazione alle ipotesi sopra citate, fissare al giorno 31.12.2007
il nuovo termine finale, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURA della
presente deliberazione, entro il quale ammettere inderogabilmente l’inizio dei
lavori degli interventi consentiti ex art. 15, comma 1, lettera o):
1. sia in relazione alle ipotesi sopra viste in
cui sono stati presentati al Servizio Regionale competente taluni studi di
compatibilità idrogeologica per i quali, pur inoltrati dagli aventi interesse
in tempo utile, non è stato possibile esperire la relativa istruttoria
procedimentale ed esprimere il relativo
parere;
2. sia in relazione alle fattispecie per le
quali non è stato possibile agli aventi interesse, pur avendo il Servizio
Regionale competente istruito e rilasciato parere favorevole su alcuni studi di
compatibilità idrogeologica, di ottenere il prescritto permesso di costruire e
quindi effettuare l’inizio dei lavori entro il termine, ivi stesso sancito
nell’ art. 15, comma 1, lettera o), considerati i tempi necessari alla
redazione degli studi di compatibilità idrogeologica, nonché al rilascio del
permesso di costruire;
Dato atto che il nuovo
termine finale per “l’inizio lavori” ex art. 15, comma 1, lettera o), previsto
al punto 1) sopra citato risulta condizionato al preventivo rilascio da parte
della struttura regionale competente del parere tecnico positivo, debitamente notificato
all’interessato, sullo studio di compatibilità idrogeologica all’epoca
presentato e per il quale, pur inoltrato in tempo utile dall’ avente interesse,
non è stato possibile esperire la relativa istruttoria procedimentale d’ufficio
ed esprimere il relativo parere in quanto
pervenuto in prossimità della scadenza del limite temporale, fissato ab origine
in 12 mesi decorrenti dal giorno 25.01.2006;
Ritenuto altresì
necessario demandare al Servizio Difesa del Suolo l’attuazione del presente
atto deliberativo autorizzando il Dirigente preposto al Servizio a disporre con
propria determinazione ogni attività conseguente;
Dato atto della
legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le finalità di cui
alle premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione di :
- Modificare ed integrare la precedente
deliberazione di G.R. n. 1377/2005, pubblicata sul BURA n. 6 Ordinario del 25.01.2006, nella parte in cui viene
stabilito un termine pari a 12 mesi consecutivi decorrenti dal giorno
25.01.2006 quale termine finale per l’”inizio lavori” degli interventi
consentiti ex art. 15, comma 1, lettera o) delle misure di salvaguardia
contenute nell’Atto di indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di bacino
“Fenomeni gravitativi e processi Erosivi”riferito ai bacini di rilievo
regionale abruzzesi- Allegato n. 3 della Deliberazione di G.R. n. 1386/2004
come integrato con la medesima Deliberazione di G.R. n. 1377/2005;
- Stabilire, in relazione alle fattispecie
individuate in premessa, alla data del 31.12.2007 il nuovo termine ultimo
consentito per l’inizio lavori previsto nella misura di salvaguardia contenuta
nell’ art. 15, comma 1, lettera o) “Interventi consentiti in materia di
patrimonio edilizio”-relativa al Progetto di Piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e processi Erosivi” nell’ambito
dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;
- Dare mandato alla Direzione Regionale
“LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del
Territorio, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile,
Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” -Servizio Difesa
del Suolo -di procedere all’adozione di tutti i necessari provvedimenti
connessi e conseguenti;
- Inviare la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo
mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato,
Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione integrata dei Bacini
Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del
Mediterraneo di porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti.