LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18.05.89 n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

-    l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

Vista la L. 04.12.93 n. 493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:

-    all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico;

Viste:

-    la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 “Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

-    la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”;

-    la legge della Regione Molise 28 ottobre 2002 n. 29 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro”.

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L. 365/2000 sopra visti:

1.   l’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, contenente in particolare:

a)   la relazione generale sulle attività comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;

b)  la Carta della Pericolosità e la Carta del Rischio, alla scala 1:25.000;

c)   le norme di attuazione contenenti la disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

2.   con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”;

3.   la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.12.2004 n. 1386, con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 e relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento, sono stati pubblicati sul BURA n. 8 del 04.02.2005;

4.   l’Autorità di Bacino di rilievo Interregionale del Fiume Sangro ha adottato, con Verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.02.2005, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”contenente in particolare:

a)   la relazione generale sulle attività comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;

b)  la Carta della Pericolosità e la Carta del Rischio, alla scala 1:25.000;

c)   le norme di attuazione contenenti la disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

5.   con deliberazione n. 422 del 29.03.2005 la Giunta Regionale d’Abruzzo ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 81/98 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 15 della L.R. 81/98, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;

6.   la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.03.2005 n. 422 con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro n. 1 del 09.02.2005 e relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento, sono stati pubblicati per la Regione Abruzzo sul BURA n. 53 Speciale del 11.05.2005;

Dato atto che in base a quanto stabilito nelle citate deliberazioni di GR. n. 1386/2004 e 422/ 2005 e annessi Atti di Indirizzo e Direttive, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

1.   si è ritenuto necessario, “medio tempore”, nelle more della definitiva approvazione dei Piani e al fine di salvaguardarne la portata prescrittiva, apporre, nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della L. 183/89, quali contemplate nell’Atto di indirizzo e Direttive (paragrafo 2.4), individuandone nella data di pubblicazione sul BURA della stessa delibera di adozione del Progetto di Piano il “dies a quo” della decorrenza e vigenza in termini di ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare (in particolare art. 14-15-16-17-20 e art. 21, commi 1 e 2, del Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”);

2.   le misure di salvaguardia così apposte hanno sostituito, dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di adozione del Progetto di Piano, le misure di salvaguardia ex D.L. 180/98 adottate con le citate deliberazioni del Consiglio Regionale n° 140/16 e 140/15 del 30.11.1999, determinandone la totale decadenza;

3.   sono stati disciplinati gli effetti giuridici connessi alla adozione delle citate misure di salvaguardia in termini di provvedimenti inibitori e sanzionatori da assumersi da parte delle Amministrazioni Comunali, sia in ordine al rilascio di concessioni ed autorizzazioni, sia in relazione ai procedimenti relativi agli abusi edilizi;

4.   è stata sancita la non applicabilità delle misure di salvaguardia agli interventi, opere ed attività che, alla data di pubblicazione sul BURA della delibera di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, avessero ottenuto, nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, tutti gli atti di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti, previsti dalla normativa vigente;

Evidenziato che con deliberazioni di Giunta Regionale  n. 425 del 29.03.2005, pubblicata sul Bura n. 24 del 06.05.2005, n.557 del 20.06.2005, pubblicata sul Bura n. 39 del 03.08.2005, e n° 932 del 29.09.2005, pubblicata sul Bura n.53 del 28.10.2005, sono stati prorogati i termini legislativamente consentiti ai destinatari dell’azione amministrativa per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano nella accertata impossibilità degli EE.LL. a proporre efficacemente, entro i termini fissati ex lege, studi ed indagini adeguati a supportare le osservazioni stesse, anche tenuto conto degli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005 che hanno determinato il superamento del livello informativo-scientifico all’epoca posseduto, con conseguente slittamento dei termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale finalizzato alla valutazione delle osservazioni per i fini della definitiva approvazione dei Piani ed, in particolare, con la dilatazione temporale delle stesse misure di salvaguardia apposte ex Delibere di G.R. n. 1386/2004 e n. 422/2005;

Vista la delibera di G.R. n. 1377 del 29.12.2005, pubblicata sul BURA n. 6 del 25.01.2006, con la quale, in ragione della prolungata vigenza temporale delle misure di salvaguardia, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle stesse misure di salvaguardia apposte in sede di adozione del Progetto di Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale, nell’obiettivo primario sia di rendere le norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali sia di perseguire l’interesse pubblico primario in modo ottimale, attraverso il giusto contemperamento dei più interessi secondari pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia di governo del territorio ed, in particolare, è stata prevista, in aggiunta alle fattispecie di interventi consentiti, ex art. 15, comma 1, in materia di patrimonio edilizio nelle aree a pericolosità idrogeologica, la seguente  lettera o):

-    “gli interventi di nuova edificazione previsti nei piani urbanistici attuativi vigenti alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Giunta Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, limitatamente alle aree parzialmente o totalmente infrastrutturate, con inizio lavori nei 12 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado  di pericolosità al di sotto di quello  rilevato nel Piano Stralcio di Bacino, e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Gli oneri per la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione sono a carico del soggetto privato proponente”.

Evidenziato che, per quanto sopra detto, la pubblicazione della delibera di G.R. di adozione delle modifiche ed integrazioni alle misure di salvaguardia originariamente imposte in sede di adozione del Progetto di Piano sopra citato, avvenuta sul BURA n. n. 6 Ordinario del 25.01.2006, ha costituito  “dies a quo”di decorrenza del termine ultimo consentito per l’inizio dei lavori relativi agli stessi interventi tipizzati nella lettera o) del comma 1 dell’art. 15 delle medesime misure di salvaguardia, fissato ab origine in 12 mesi decorrenti dal giorno 25.01.2006;

Dato atto che, in relazione alla misura di salvaguardia, sopra vista, sancita all’art. 15, 1 comma, lettera o):

-    sono stati presentati al Servizio Regionale competente taluni studi di compatibilità idrogeologica per i quali, pur inoltrati dagli aventi interesse in tempo utile, non è stato possibile esperire la relativa istruttoria procedimentale ed  esprimere il relativo parere tecnico d’ufficio, in quanto pervenuti in prossimità della scadenza del limite temporale sopra visto;

-    non è stato possibile agli aventi interesse, pur avendo il Servizio Regionale competente istruito e rilasciato parere favorevole su alcuni studi di compatibilità idrogeologica, di ottenere il prescritto permesso di costruire e quindi effettuare l’inizio dei lavori entro il termine, ivi stesso sancito nello stesso art. 15, comma 1, lettera o), considerati i tempi necessari alla redazione degli studi di compatibilità idrogeologica, nonché al rilascio del permesso di costruire, così come rappresentato al Direttore regionale competente dall’Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo Prot. Pres.za 27/07 del 14.02.2007 nella quale si richiede, per l’appunto, la fissazione di un nuovo termine entro il quale consentire l’inizio lavori ex art. 15, comma 1, lettera o) in relazione alle fattispecie già definite positivamente con il nulla osta sullo studio di compatibilità ma per le quali non sia stato possibile l’avvio dei lavori (ALL. 1);

Ritenuto che, in ragione della dilatazione temporale della fasi procedurali finalizzate alla definitiva approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionali abruzzesi, risulta necessario, per ragioni di certezza giuridica e rispetto del principio del “giusto procedimento”, dare definizione alle fattispecie sopra indicate attraverso la previsione di un nuovo termine finale entro il quale poter consentire l’inizio lavori degli interventi contemplati dalla misura di salvaguardia ex art. 15, comma 1 lettera o), così come stabilita con la citata deliberazione di G.R. n. 1377/2005;

Dato atto che risulta opportuno, in relazione alle ipotesi sopra citate, fissare al giorno 31.12.2007 il nuovo termine finale, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione, entro il quale ammettere inderogabilmente l’inizio dei lavori degli interventi consentiti ex art. 15, comma 1, lettera o):

1.   sia in relazione alle ipotesi sopra viste in cui sono stati presentati al Servizio Regionale competente taluni studi di compatibilità idrogeologica per i quali, pur inoltrati dagli aventi interesse in tempo utile, non è stato possibile esperire la relativa istruttoria procedimentale ed  esprimere il relativo parere;

2.   sia in relazione alle fattispecie per le quali non è stato possibile agli aventi interesse, pur avendo il Servizio Regionale competente istruito e rilasciato parere favorevole su alcuni studi di compatibilità idrogeologica, di ottenere il prescritto permesso di costruire e quindi effettuare l’inizio dei lavori entro il termine, ivi stesso sancito nell’ art. 15, comma 1, lettera o), considerati i tempi necessari alla redazione degli studi di compatibilità idrogeologica, nonché al rilascio del permesso di costruire;

Dato atto che il nuovo termine finale per “l’inizio lavori” ex art. 15, comma 1, lettera o), previsto al punto 1) sopra citato risulta condizionato al preventivo rilascio da parte della struttura regionale competente del parere tecnico positivo, debitamente notificato all’interessato, sullo studio di compatibilità idrogeologica all’epoca presentato e per il quale, pur inoltrato in tempo utile dall’ avente interesse, non è stato possibile esperire la relativa istruttoria procedimentale d’ufficio ed  esprimere il relativo parere in quanto pervenuto in prossimità della scadenza del limite temporale, fissato ab origine in 12 mesi decorrenti dal giorno 25.01.2006;

Ritenuto altresì necessario demandare al Servizio Difesa del Suolo l’attuazione del presente atto deliberativo autorizzando il Dirigente preposto al Servizio a disporre con propria determinazione ogni attività conseguente;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione di :

-    Modificare ed integrare la precedente deliberazione di G.R. n. 1377/2005, pubblicata sul BURA n. 6 Ordinario del 25.01.2006, nella parte in cui viene stabilito un termine pari a 12 mesi consecutivi decorrenti dal giorno 25.01.2006 quale termine finale per l’”inizio lavori” degli interventi consentiti ex art. 15, comma 1, lettera o) delle misure di salvaguardia contenute nell’Atto di indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di bacino “Fenomeni gravitativi e processi Erosivi”riferito ai bacini di rilievo regionale abruzzesi- Allegato n. 3 della Deliberazione di G.R. n. 1386/2004 come integrato con la medesima Deliberazione di G.R. n. 1377/2005;

-    Stabilire, in relazione alle fattispecie individuate in premessa, alla data del 31.12.2007 il nuovo termine ultimo consentito per l’inizio lavori previsto nella misura di salvaguardia  contenuta  nell’ art. 15, comma 1, lettera o) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”-relativa al Progetto di Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

-    Dare mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” -Servizio Difesa del Suolo -di procedere all’adozione di tutti i necessari provvedimenti connessi e conseguenti;

-    Inviare la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo di porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti.