LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di accompagnatori turistici in vista dell’anno giubilare 2000” che ha istituito gli albi regionali provvisori delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici;

Vista la D.G.R. n. 256 del 13 maggio 2002 che ha integrato la precedente deliberazione n. 2470/1999 nella parte in cui prevedeva il requisito della residenza nell’ambito del territorio regionale per gli aspiranti accompagnatori turistici;

Visto l’art. 10, comma 4 D.L. 31/01/07 come disposto dalla legge di conversione n. 40/2007 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche” che di seguito si riporta:

“Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. …. Omissis….. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. …. Omissis….”.

Atteso che la norma sopra descritta rende necessario integrare la disciplina della Regione Abruzzo in materia prevista dalla D.G.R. 2470/1999 nella parte in cui la stessa non prevede l’iscrizione:

1.   all’albo della guide turistiche, attualmente ancora provvisorio, dei “soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente …. salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento”;

2.   all’albo degli accompagnatori turistici, attualmente ancora provvisorio, dei “soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente …. fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi”;

Atteso che si rende altresì necessario modificare la disciplina prevista dalla D.G.R. 256/2002 nella parte in cui la stessa prevede un obbligo di residenza nel territorio regionale per gli aspiranti accompagnatori turistici in quanto il citato art. 10, comma 4 D.L. n. 7/2007 stabilisce che non si può subordinare l’attività di guida o di accompagnatore a requisiti di residenza;

Dato atto che, fino all’entrata in vigore della  legge regionale sulle professioni turistiche in corso di predisposizione, attualmente la materia di che trattasi è ancora regolata dalle sopra citate deliberazioni;

Rilevato, altresì, che la Regione Abruzzo allo stato non espleta esami abilitanti alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, bensì concede l’iscrizione ad albi provvisori sulla base della documentazione prodotta dagli aspiranti guide e accompagnatori;

Confermata, pertanto, la procedura di produrre apposita documentazione anche per i soggetti individuati dall’ art. 10, comma 4 D.L. n. 7/2007 che volessero chiedere l’iscrizione agli albi provvisori regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, che, peraltro, restano validi fino all’entrata in vigore della nuova legge sulle professioni turistiche;

Dato atto che il Direttore dell’Area “Turismo ed Attività Sportive”, con l’apposizione della sua firma in calce all’adozione del  presente provvedimento, ha espresso parere favorevole sulla sua legittimità e ne ha attestato la regolarità;

Udito il Relatore;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutti i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

-    Integrare la D.G.R. 2470 del 24/11/1999, ai sensi dell’art. 10, comma 4 D.L. n. 7/2007 come disposto dalla legge di conversione n. 40/2007 con la previsione dell’iscrizione:

1.   all’albo della guide turistiche, attualmente ancora provvisorio, dei “soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente …. salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento”;

2.   all’albo degli accompagnatori turistici, attualmente ancora provvisorio, dei “soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente …. fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi”.

-    Modificare la D.G.R. 256 del 13/5/2002 con la rimozione del requisito dell’obbligo di residenza nel territorio regionale per gli aspiranti accompagnatori turistici.

-    Dare atto che  allo stato attuale la materia di che trattasi è ancora regolata dalle sopra citate deliberazioni e che, pertanto, restano validi gli albi provvisori delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici fino all’entrata in vigore della  legge regionale sulle professioni turistiche in corso di predisposizione.

-    Confermare la procedura di produrre apposita documentazione anche per i soggetti individuati dall’ art. 10, comma 4 D.L. n. 7/2007 che volessero chiedere l’iscrizione agli albi provvisori regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici. 

-    Incaricare il Dirigente del Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione di curare tutti gli adempimenti relativi al presente provvedimento.

-    Pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai fini della necessaria pubblicità notizia.