La giunta regionale

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

-    di conferire, al Dott. Rino DI FELICE, nato a Barrea (AQ) il 01.06.1956, ai sensi art. 2 L.R. n. 35 del 15.11.2006, l’incarico di Dirigente del Servizio “Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti” della Direzione “Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca”;

-    di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile fino a complessivi 24 mesi, qualora venga attivata la procedura concorsuale per la copertura del posto, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i.; alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti” ad uno dei Dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;

-    di demandare al momento della notifica del presente atto, da parte del competente Servizio Organizzazione e Sviluppo del Personale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, di stabilire la data di decorrenza degli effetti del medesimo;

-    di demandare, altresì, alla competente Struttura della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali di provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell’art. 20, 8° comma, della L. R. 77/99;

-    di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

-    di dare atto, infine, che il Dott. Rino DI FELICE, dipendente regionale di cat. “D”, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel momento in cui assume l’incarico di Dirigente del citato Servizio deve risultare contestualmente collocato in aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio è riconosciuto ai fini dell’anzianità.