La giunta regionale

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

-    di conferire, al Dott. Luciano COCOCCIA, nato a L’Aquila il 09.04.1965, ai sensi art. 2 L.R. n. 35 del 15.11.2006, l’incarico di Dirigente del Servizio “Strutture Informatiche e Tecnologiche”, con sede in L’Aquila, della Struttura Speciale di Supporto “Sistema Informativo Regionale”;

-    di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile fino a complessivi 24 mesi, qualora venga attivata la procedura concorsuale per la copertura del posto, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i.; alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Strutture Informatiche e Tecnologiche” ad uno dei Dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;

-    di demandare al momento della notifica del presente atto, da parte del competente Servizio Organizzazione e Sviluppo del Personale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, di stabilire la data di decorrenza degli effetti del medesimo;

-    di demandare, altresì, alla competente Struttura della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali di provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell’art. 20, 8° comma, della L. R. 77/99;

-    di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

-    di dare atto, infine, che il Dott. Luciano COCOCCIA, dipendente regionale di cat. “D”, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel momento in cui assume l’incarico di Dirigente del citato Servizio deve risultare contestualmente collocato in aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio è riconosciuto ai fini dell’anzianità.